Novità dal Ministero del Lavoro per i lavoratori disabili: gli adeguamenti giungono tramite due Decreti Ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre; il primo DM n. 194 del 30 settembre 2021 riguarda le sanzioni per mancato invio del prospetto Informativo disabili, ossia il documento che fotografa la situazione occupazione dei disabili nell’azienda. Dal 1° gennaio 2022, infatti, è stata adeguata la sanzione amministrativa in caso di mancato invio. Ma a quanto ammonta la sanzione? Essa sarà pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Con il secondo Decreto Ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021 il Ministero del Lavoro adegua anche l’importo del contributo esonerativo di cui all’art. 5, co. 3 e 3 bis, della L. 12 marzo 1999, n. 68. Quest’ultimo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà di importo pari a 39,21 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Ecco i dettagli.
Prospetto informativo disabili: cos’è, come funziona e le sanzioni
Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare. Esso indica la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
La finalità è quella di condividere con l’ufficio collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
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Nel prospetto informativo disabili bisogna indicare:
- il numero complessivo dei lavoratori occupati;
- di quelli computabili e il numero di quelli, invece, non computabili nella base di calcolo della quota di riserva;
- dei lavoratori appartenenti alle categorie protette computabili ai fini dell’assolvimento della quota d’obbligo e le mansioni disponibili per le eventuali ulteriori assunzioni obbligatorie ancora da effettuare fino alla completa copertura della quota stessa;
- eventuali provvedimento di compensazione, sospensione, esonero parziale o convenzione;
- eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.
L’art. 40, co. 4 del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo disabili. Il modulo deve essere inviato esclusivamente mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni.
Si tratta di un adempimento obbligatorio e di estrema importanza, poiché il ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l’assolvimento della quota di riserva comporta una sanzione di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Contributo esonerativo: importo
Le aziende che hanno chiesto ed ottenuto un provvedimento di esonero parziale dall’obbligo di assumere lavoratori disabili, sono tenute a versare un apposito contributo, ossia il “contributo esonerativo”.
La somma, da corrispondere al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, è attualmente pari a 30,64 euro per ciascun soggetto non occupato e per tutti i giorni lavorativi.
Il Decreto in commento eleva il contributo esonerativo a 39,21 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Ricordiamo che l’esonero parziale può essere chiesto dalle sole realtà con più di 35 dipendenti che a causa delle seguenti caratteristiche:
- la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
- la tipologia di attività svolta è pericolosa;
- l’attività lavorativa presenta particolari modalità di svolgimento;
L’esonero, da richiedere al Servizio per il collocamento dei disabili competente in base al luogo in cui è ubicata la sede legale, non può comunque eccedere il 60% della quota di riserva, valore elevato all’80% per chi opera nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato.