Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato il decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, con il quale viene riconosciuta una indennità per i lavoratori dei call center esclusi dalla normativa della CIGS.
Si tratta di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, erogata ai lavoratori dei call center che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Aziende e lavoratori dei call center destinatari
L’indennità è destinata ai lavoratori di aziende con più di 50 unità, nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive in diverse Regioni o Province Autonome e che abbiano attuato entro il 31.12.2013 le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto ancora in forza alla data di pubblicazione del presente decreto.
L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obbiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi.
Contributo aggiuntivo a carico dell’azienda
A carico delle imprese che presentano domanda di fruizione del trattamento in oggetto è stabilito un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del d. lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 ovvero:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
Contribuzione figurativa
In materia di contribuzione figurativa si applica quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Casi particolari
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del D. lgs n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di integrazione salariale, in quanto compatibili.
Min. Lavoro: decreto n. 22763 del 12 novembre 2015 (151,0 KiB, 627 hits)
Fonte: Ministero del Lavoro