Lo scorso 15 agosto è entrata in vigore la riforma degli ordinamenti professionali, prevista dal D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali) e, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 189 del 14 agosto 2012. Vediamo le principali novità.
Accesso ed esercizio dell’attività professionale (art.2)
E’ affermato il principio del libero accesso alle professioni. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attivita’ professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e’ ammessa solo su previsione espressa di legge.
Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivita’ anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.
Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.
Pubblicità informativa (art.4)
E’ ammessa la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Detta pubblicità dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Obbligo di assicurazione (art.5)
Tutti i professionisti sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. Quest’obbligo acquista efficacia decorsi dodici mesi dell’entrata in vigore della legge.
Tirocinio (art.6)
Confermata la durata massima del tirocinio in 18 mesi. Rimane immutato il limite di massimo tre praticati per studio professionale e, l’anzianità di iscrizione all’albo di almeno cinque anni. Il tirocinio puo’ essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione.
Il tirocinio puo’ essere altresi’ svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il MIUR, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
Sono ammesse convenzioni tra i consigli territoriali e le universita’ pubbliche, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea.
Gli articoli 9, 10 e 11 contengono disposizioni relative agli avvocati e ai notai. L’art 7 è dedicato alla formazione continua che potrà essere organizzata oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.
Il testo integrale del decreto lo trovate al seguente link