Ogni giorno nelle tv e sulla carta stampata appaiono previsioni ora catastrofiche ora rassicuranti sulla crisi mondiale che stiamo attraversando. Il punto rimane uno solo: chi ne fa le spese sono soprattutto i lavoratori che ogni giorno si trovano a lottare contro questa crisi. Per questo vogliamo dedicare una serie di articoli ai cd “ammortizzatori sociali” con la speranza che i nostri lettori non siano costretti a farci ricorso.
Gli ammortizzatori possono intervenire in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, contratto di solidarietà) oppure quando il rapporto di lavoro si conclude (disoccupazione ordinaria, disoccupazione requisiti ridotti, mobilità). Sono lo strumento con cui lo Stato interviene per sostenere le aziende e i lavoratori che hanno perso momentaneamente o definitivamente il lavoro.
N.B. L’indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti è stata prima sostituita dalla ASpI e dalla mini-ASpI; dal dal 1° maggio 2015 l’unica indennità di disoccupazione è la NASpI.
Il primo ammortizzatore che andremo ad illustrare è la disoccupazione ordinaria.
Disoccupazione ordinaria: cos’è e come funziona
La disoccupazione ordinari è un’indennità che spetta ai lavoratori che si trovino senza lavoro per licenziamento, termine del contratto o per sospensione del lavoro.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto dura e quanto spetta
La durata dell’indennità di disoccupazione è di 8 mesi per i lavoratori fino a 49 anni e 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
L’importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge.
Per il 2009 l’importo massimo è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48.
La percentuale di indennizzo è pari al 60% della media delle ultime tre mensilità per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi fino al dodicesimo per i lavoratori ultra cinquantenni.
Come ottenere la disoccupazione ordinaria
- La prima cosa da fare per avviare la pratica di disoccupazione è rivolgersi al Centro per l’Impiego della propria città e reiscriversi nella lista dei disoccupati dando quindi la disponibilità immediata ad un altro eventuale lavoro.
- Successivamente ci si può rivolgere ad un patronato per la compilazione del modello DS21 e degli eventuali allegati. Questo modello comunque è reperibile dal sito dell’INPS ed allegato alla presente guida.
- La domanda corredata del modello MV10 per le detrazioni (vedi allegati) va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data del termine del rapporto di lavoro o 98 giorni nel caso di licenziamento in tronco per giusta causa. La prestazione inizia a decorrere:
- dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Dal 4 marzo 2010 è possibile inoltrare telematicamente la domanda all’INPS, tramite l’apposita procedura predisposta sul sito dell’INPS, denominata Domanda di disoccupazione online.
Quando finisce la disoccupazione ordinaria
Il trattamento di disoccupazione ordinaria termina quando il lavoratore:
- ha percepito tutte le giornate d’indennità spettanti
- inizia un nuovo lavoro
- diventa titolare di pensione diretta
- rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
- non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
- viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
Come avviene il pagamento della disoccupazione ordinaria
L’indennità di disoccupazione ordinaria può essere riscossa:
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
Quali sono gli obblighi del lavoratore disoccupato
Il lavoratore deve comunicare immediatamente:
- la rioccupazioni anche di breve durata (anche di un giorno);
- i cambi di indirizzo;
- il cambio delle coordinate bancarie.
Indennità di disoccupazione lavoratori sospesi
L’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali, intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro.
Come si ottiene
- il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l’impiego ed alla sede INPS territorialmente competente, fornendo l’elenco dei lavoratori sospesi;
- il lavoratore deve essere assicurato all’INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente.
Quanto dura
Ai lavoratori sospesi spetta l’indennità nel limite massimo di 90 giorni.
Quanto spetta
L’importo è calcolato nella misura del 60% della retribuzione.
APPRENDISTI SOSPESI O LICENZIATI
E’ stata prorogata al 2012 la concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista “in via sperimentale per il triennio 2009-2011” dall’articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008.
Il decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto, in via sperimentale, una prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio al momento della sospensione o del licenziamento, presso l’azienda interessata dalla crisi.
Non sono richiesti i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per l’indennità di disoccupazione ordinaria, ma è necessario un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
PER QUANTO TEMPO
Agli apprendisti sospesi o licenziati spetta l’indennità nel limite massimo di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità.
QUANTO SPETTA
Questa nuova tipologia di intervento, prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
ALLEGATI
MV10 Detrazioni d'imposta (89,5 KiB, 11.905 hits)
SR05_DS21 Domanda di disoccupazione ordinaria (66,9 KiB, 11.969 hits)
SR72_DS_Sosp Domanda di disoccupazione per lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati (74,9 KiB, 3.787 hits)