Il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 3 dello scorso 16 gennaio 2013, fornisce indicazioni utili al corretto svolgimento della procedura conciliativa legata ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, prevista dall’art. 7 della Legge n. 604/1966, recentemente riformulato dalla Legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero).
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La Circolare si sofferma, in particolare, sul campo di applicazione della procedura e sul corretto svolgimento dei relativi adempimenti rimessi in capo alle Direzioni territoriali del lavoro.
Come ricorderete, il comma 40 dell’art. 1 della riforma, introduce la procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che, i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti (ovvero 5 dipendenti per gli imprenditori agricoli), devono obbligatoriamente fare prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa).
Pertanto, tale procedura di conciliazione si configura, come condizione di procedibilità. Il datore di lavoro che intende procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è obbligato ad inviare una comunicazione alla Direzione del lavoro competente e anche al lavoratore.
Il procedimento si considera iniziato dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Direzione Territoriale. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, la DTL deve convocare le parti.
Nella circolare sono ampliamente specificate tutte le varie fasi della conciliazione, dall’attività della commissione di conciliazione ai termini per lo svolgimento della stessa; all’ipotesi di esito negativo e/o positivo della conciliazione.
Di seguito la circolare per intero
Circolare nr. 3/2013 (4,2 MiB, 1.191 hits)