La Camera dei deputati ha approvato, lo scorso 25 luglio, con 382 voti favorevoli, 68 contrari e 4 astenuti, il d.l. nr. 83/2012 contenente misure urgenti per la crescita del Paese, a tutti conosciuto come Decreto sviluppo. Ora il testo passa al Senato.
Numerose sono le modifiche introdotte nel corso dell’esame in Commissione al decreto attualmente in vigore. Tra le altre si segnalano:
- le modifiche alla riforma del mercato del lavoro, l
- e misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’Emilia e della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo,
- il Piano nazionale per le città, un ampio pacchetto di semplificazioni edilizie, a partire dal rafforzamento dello sportello unico per l’edilizia,
- il potenziamento degli incentivi per l‘efficienza energetica, le misure a sostegno dell’auto elettrica, l’inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche,
- la creazione di un sistema di etichettatura contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari,
- l’introduzione di ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite sui crediti, l’estensione delle bonifiche industriali alle attività di raffinerie, impianti chimici integrati e acciaierie.
Altri interventi a favore delle PMI riguardano, oltre al rafforzamento dell’IVA per cassa, il voucher per chi fa ricerca e innovazione e la semplificazione della disciplina delle reti d’impresa, che potranno acquisire personalità giuridica attraverso l’istituzione di fondo patrimoniale comune. Nel corso dell’esame in sede referente una quota del credito d’imposta per le nuove assunzioni è stata riservata ad assunzioni da parte di imprese localizzate nelle zone terremotate dell’Emilia.
Ma vediamo le modifiche inerenti al mondo del lavoro.
Sono previste delle misure per i call center con più di 20 dipendenti quali l’obbligo, per le aziende che spostano l’attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all’Autorità garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale nonché il divieto di erogazione di specifici benefici ed incentivi alle aziende che delocalizzano le attività nei paesi esteri.
Sono state apportate le seguenti modifiche alla riforma del lavoro:
- contratto a tempo determinato: nell’ambito della riduzione degli intervalli di tempo, prevista dai contratti collettivi, oltre i quali la stipula di un nuovo contratto a termine viene considerato, dopo la scadenza del precedente, come assunzione a tempo indeterminato, si precisa che tali riduzioni si applichino alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva;
- si prevede che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sia ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- si modificano i presupposti previsti ai fini della presunzione che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno) e che il corrispettivo annuo deve superare l’80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi (invece che per un solo anno);
- si dispone che per il 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare;
- per quanto attiene alle disposizioni transitorie che riducono progressivamente la durata del trattamento di mobilità (fino all’entrata in vigore dell’ASpi, prevista per il 2017) si proroga di un anno (ossia al 31 dicembre 2014) la disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013 (il che si traduce in una durata dell’indennità di mobilità superiore di 6 mesi, nel 2014, per i lavoratori ultracinquantenni del Centro-nord e di tutti i lavoratori del Centro-Sud);
- si prevede un momento di verifica, entro il 31 ottobre 2014, della disposizioni transitorie in materia di mobilità, al fine di assumere eventuali iniziative in materia;
- si rimodula l’aumento delle aliquote contributive della Gestione separata INPS, abbassando per alcuni periodi le aliquote dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche e aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, riducendo il periodo transitorio e anticipando al 2016 l’aliquota a regime;
- intervenendo sulla disciplina dell’erogazione della CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca, si precisa che l’erogazione dello strumento di tutela del reddito è previsto solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con specifico decreto, e rinviando l’abrogazione della richiamata disciplina a decorrere dal 1o gennaio 2016;
- si stabilisce l’obbligo di depositare i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo specifiche modalità;
- intervenendo sulla disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene, in senso restrittivo, sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.