Nel Consiglio dei Ministri tenutosi il 20 febbraio scorso, oltre alla approvazione definitiva del D. lgs contratto a tutele crescenti e del D. lgs su NASpI, ASDI e DIS-COLL di cui vi abbiamo parlato ieri, il Governo ha approvato altri due schemi di Decreti Legislativi sempre in attuazione del Jobs Act ovvero della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (decreto legislativo – esame preliminare)
Il primo schema prende il titolo di testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni. I punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali contenuti nello schema di Decreto sono:
- superamento dei contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) come prevede la prima bozza di Dlgs a partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
- superamento dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.
- Confermate invece le seguenti tipologie contrattuali:
- Contratto a tempo determinato, che rimarrà invariato rispetto ad oggi;
- Contratto di somministrazione, si prevede un’estensione del campo di applicazione;
- Contratto a chiamata, con attivazione tramite sms;
- Lavoro accessorio (voucher): verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro;
- Apprendistato: si punta a semplificare l’apprendistato di primo e di terzo livello;
- Part-time: revisione della disciplina delle clausole flessibili ed elastiche e possibilità di richiesta di passaggio al per cure salvavita e maternità;
- Mansioni: capitolo a parte riguarda invece la gestione delle mansioni, fino ad oggi tutelate dallo statuto dei lavoratori, il Decreto prevede la possibilità in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali di modificare le mansioni del lavoratore fino ad un livello, fermo restando la non modifica del trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). E’ inoltre prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione.
Decreto legislativo su tipologie contrattuali e mansioni (132,5 KiB, 1.476 hits)
Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (decreto legislativo – esame preliminare)
Il secondo schema di Decreto attuativo approvato in CdM contiene disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014 (Jobs Act).
Si interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità, D. lgs 151/2001. Vi sono misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.
- Il decreto interviene sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato;
- Si prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12, con rimodulazione delle fasce di età del bambino e della relativa retribuzione del genitore;
- In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre in alcuni casi specifici;
Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.
- Sono previsti benefici per i datori di lavoro privato che fanno ricorso al telelavoro per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti;
- Introduzione del congedo per le donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati con astensione dal lavoro fino a tre mesi (sospensione prevista anche per le lavoratrici parasubordinate).
Decreto legislativo su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (72,6 KiB, 1.278 hits)