Questa mattina il Governo ha depositato un emendamento all’articolo 4 del disegno di legge-delega n. 1428/2014 meglio conosciuto come Jobs Act che sta facendo molto discutere. Il Jobs Act infatti è formato da una prima parte, già approvata sotto forma di Decreto Legge e ha riguardato per lo più contratti a termine ed apprendistato. La seconda parte, molto più corposa e importante riguarderà anche i contratti a tempo indeterminato, con l’introduzione del cosiddetto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in sostituzione delle tutele contenute all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Quello presentato oggi è solo un emendamento ad un articolo del disegno di legge-delega, cioè si parla sostanzialmente dei limiti entro cui il Governo può muoversi per scrivere il Decreto Legislativo, comunque già da qui ci possiamo fare un’idea di quello che si andrà a trattare, anche se non possiamo ancora conoscerne i dettagli.
Nell’emendamento presentato oggi dal Governo presso la Commissione Lavoro del Senato alla stessa legge-delega n. 1428/2014 si fa accenno non solo al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ma si parla anche di revisione della disciplina dei controlli a distanza, del riordino delle tipologie contrattuali esistenti, revisione della disciplina delle mansioni, del compenso orario minimo, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva attraverso la formazione di una agenzia unica.
Il testo dell’emendamento
Testo dell’emendamento 4.1000 all’articolo 4 del disegno di legge-delega n. 1428/2014 presentato dal Governo nella seduta della Commissione Lavoro del Senato del 17 settembre 2014, h. 8.30.
4.1000
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – (Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva). – 1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali:
- individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
- previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio;
- revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
- revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
- introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale;
- previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
- abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
- razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.».
Fonte | www.pietroichino.it
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