L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 406 del 29 gennaio con il quale fornisce le istruzioni per la fruizione delle ulteriori 12 settimane di cassa integrazione covid entro il 31 marzo 2021. Istituite le causali per l’accesso alla CIGO, CIGD, FIS e CISOA, da ultimo prorogate dalla Legge di Bilancio 2021. Le modalità di trasmissione delle domande, in particolare, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. A tal fine, infatti, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate:
- per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione covid ordinaria e in deroga e l’assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”;
- le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Ecco i dettagli.
Cassa integrazione covid-19: le novità della Legge di Bilancio 2021
La 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è intervenuta, tra le altre, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal proposito ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale:
- ordinaria (CIGO);
- in deroga (CIGD);
- di assegno ordinario (ASO);
- di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Tale periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ciò a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Le novità in materia di ammortizzatori sociali
L’art. 1, co. 300 della Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per Covid-19, possono richiedere la CIGO, CIGD o FIS, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
Sul punto, l’INPS evidenzia come la Legge di Bilancio 2021, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.
Più specificatamente, la norma prevede che:
- i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
- i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
CISOA
Per il settore agricolo è prevista la concessione della CISOA per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.
Contributo addizionale CIG covid-19
Diversamente da quanto precedentemente stabilito dal “Decreto Agosto”, la Legge di Bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.
Modalità di trasmissione delle domande
In merito alle modalità di trasmissione delle domande, l’INPS ha stabilito che esse devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. A tal fine, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate:
- per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di CIGO o CIGD e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”;
- le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Con riferimento alla CIGD, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del MLPS. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”.
Da notare che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive; ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile.
Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi. Ciò tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID. Ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.
INPS messaggio numero 406 del 29 gennaio 2021
Per le istruzioni complete e dettagliate si rinvia alla lettura del messaggio INPS n. 406 del 29 gennaio 2021.
Messaggio INPS numero 406 del 29-01-2021 (84,9 KiB, 448 hits)