A seguito del d. lgs. n. 103 di quest’anno, recante semplificazioni dei controlli sulle attività economiche, giungono importanti indicazioni operative dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, tramite la nota n. 1357 del 31 luglio scorso (emanata su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Il citato decreto razionalizza le ispezioni sul lavoro, ovvero semplifica i controlli sulle attività economiche anche nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e, quindi, impatta altresì sullo svolgimento delle attività ispettive nel lavoro.
Vediamo quali sono le ultime novità in materia.
Semplificazione delle ispezioni sul lavoro, ecco cosa cambia
Come appena accennato, la citata nota INL del 31 luglio fornisce utili indicazioni operative, di cui fruiranno il personale ispettivo e gli uffici, sul d. lgs. 103/2024 – testo che ha semplificato i controlli ispettivi sulle imprese e introdotto la diffida amministrativa. Il decreto si applicherà ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle PA, tra cui l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Nel testo della nota INL si legge in particolare che:
Il D.Lgs. n. 103/2024, al fine di una “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, introduce diverse disposizioni destinate ad incidere sulle attività di questo Ispettorato, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
La citata nota n. 1357 ha chiarito che la diffida amministrativa di cui al decreto n. 103 vale con riferimento agli illeciti accertati dal 2 agosto 2024 (giorno di entrata in vigore del decreto legislativo), anche se correlati a condotte poste in essere in data anteriore.
La diffida amministrativa deve in particolare intendersi come invito:
contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.
Nella nota l’Ispettorato spiega dunque che si tratta di un atto distinto dalla diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e preparatorio rispetto alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
L’art. 2 del decreto in vigore dal 2 agosto introduce alcune disposizioni mirate ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi, ma – spiega la nota INL – non ancora effettivamente operative. Si prevede, infatti, di impegnare le PA interessate ad introdurre determinate discipline o accorgimenti:
al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
Nel quadro della semplificazione, si prevede ad es. l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica – entro il 30 ottobre 2025 ed a cadenza triennale – di un documento che includa il quadro di sintesi dei controlli, allo scopo di rintracciare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli effettuati a distinti livelli amministrativi.
Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”
All’art. 3 del d. lgs. n. 103 si prevede, allo scopo della programmazione dei controlli, il cd. “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, legato ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma altresì, ad esempio, quello della tutela ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica.
La nota INL n. 1357 spiega che, rispetto a ogni ambito, l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora:
sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.
Fascicolo informatico di impresa
L’Ispettorato segnala inoltre che l’art. 4 del decreto è di specifico interesse per lo stesso ufficio, in quanto dà indicazioni ai fini della programmazione dell’attività di vigilanza.
In particolare l’articolo suddetto dispone che, allo scopo di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, ma anche per programmare l’attività ispettiva in base al profilo di rischio:
le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa.
Si tratta del fascicolo – spiega la nota INL n. 1357 – tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993.
Novità nella procedura di controllo delle aziende
La nota prosegue le sue indicazioni operative, considerando l’art. 5 del decreto n. 103, il quale introduce alcuni principi informatori sui controlli alle aziende di interesse per l’Ispettorato. In particolare la disposizione consegna a Ministeri e Regioni il ruolo di pubblicare, sui propri siti web, linee guida o FAQ ad hoc mirate:
ad agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in campo di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni”, nonché su quelli della “efficacia, efficienza e proporzionalità”.
L’Ispettorato quindi cita alcune parti dell’articolo e sottolinea che le richieste documentali saranno al contempo minimizzate:
secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.
Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa al decreto, il comma 3 dell’articolo dispone che – salvo i casi in cui i controlli si effettuano con immediatezza – ossia qualora:
- vi siano richieste da parte dell’autorità giudiziaria o specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici
- entrino in gioco i casi previsti dal diritto dell’unione europea e i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- si rilevino situazioni di rischio
le PA programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio. In linea generale, detto intervallo non può essere al di sotto di un anno per i soggetti che presentano un rischio basso (art. 3 comma 4). Come indica il comma 6, sono previsti altresì esoneri dai controlli.
Divieto di più ispezioni contemporaneamente
L’art. 5 del decreto dispone che:
non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.
Nella nota INL si indica che la disposizione in oggetto impone un attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale. Ci si riferisce in particolare ad Inps, Inail e GdF, per quanto riguarda le verifiche in materia di lavoro sommerso. Inoltre le amministrazioni svolgono le attività nel rispetto del principio del contraddittorio e prendono i provvedimenti di loro competenza, sanzioni comprese, in modo proporzionale al livello di rischio, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica effettuata.
Diffida amministrativa: chiarimenti INL
Nella nota n. 1357 dell’Ispettorato si sottolinea poi che l’art. 6 del decreto è quello che maggiormente impatta sulle attività di controllo di competenza dello stesso ufficio.
Si rimarca infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non maggiore nel massimo a 5mila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti – per la prima volta nell’arco di un quinquennio – la presenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a:
- porre fine alla violazione;
- adempiere alle prescrizioni violate;
- rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida.
In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si chiude rispetto alle inosservanze sanate.
Tuttavia tale diffida amministrativa non vale per le violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora la stessa non trovi applicazione saranno rispettate le ordinarie procedure sanzionatorie, inclusa l’adozione della diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.