Operative dal 23 ottobre le novità sull’ISEE corrente INPS 2019. Come noto il Dl 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni in Legge 58/2019, ha apportato alcune modifiche all’ISEE. L’intento del legislatore è stato quello di rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio.
In questo modo si viene incontro alle esigenze di quei cittadini cui è mutata, in peggio, la situazione economica per poter beneficiare di taluni prestazioni a sostegno del reddito. La modifica, di conseguenza, incide in maniera positiva anche sul Reddito di Cittadinanza, in quanto si allarga la platea dei potenziali beneficiari della misura di politica attiva.
Ma come cambia l’ISEE corrente per il 2019? Ebbene, innanzitutto si allarga il periodo di validità, che passa da 2 a 6 mesi. Inoltre, si ampliano i casi per i quali è possibile richiedere l’ISEE cosiddetto corrente, oltre al fatto che i requisiti non sono più cumulabili, bensì alternativi. Le novità sono state esplicitate dall’INPS con il Messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019.
ISEE corrente INPS 2019: cos’è
In generale, l’ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al Fisco nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU) e alla situazione patrimoniale e familiare del soggetto richiedente. In alcune situazioni, però, in presenza di eventi avversi, come ad esempio:
- la perdita del posto di lavoro;
- l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario;
- una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25%).
Tali redditi non riflettono però la reale situazione economica del nucleo familiare nel momento in cui si fa richiesta.
Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Tale limite può riguardare anche solo gli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di interruzione dei trattamenti.
ISEE corrente: requisiti
Le previgenti regole sulle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, contenute nel Dpcm n. 159/2013, stabilivano che l’ISEE corrente poteva essere chiesto laddove si verificassero la concomitanza di due eventi:
- da un lato, un’oscillazione negativa superiore al 25% della situazione reddituale del nucleo familiare;
- dall’altro, la variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta.
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Una situazione, questa, assai stringente per chi subiva una contrazione del reddito.
Ora, con il “Decreto Crescita”, i requisiti diventano alternativi e si aggiunge un’ulteriore opportunità rispetto a quelle originarie e che migliora la situazione per i richiedenti. Alla luce dell’intervento legislativo, oltre alle fattispecie previste dal Dpcm n. 159/2013, possono richiedere l’indicatore provvisorio quelle famiglie in cui:
- uno dei componenti perde il lavoro (oppure un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef);
- la situazione reddituale del nucleo familiare non dovesse cambiare del 25%, un’eventualità che può ricorrere in numerosi casi.
Durata dell’ISEE corrente INPS
Oltre all’estensione dei requisiti, cambia anche la durata del periodo di validità dell’ISEE corrente. Infatti, la durata – a decorrere dal 23 ottobre 2019 – passa da 2 mesi a 6 mesi. Tuttavia, la norma prevede che è necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità del certificato, intervengano determinate variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti.
In quest’ultimo caso l’aggiornamento dell’ISEE in corso di validità deve effettuarsi entro 2 mesi dalla variazione.
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