Importanti novità in tema di ISEE corrente, infatti, d’ora in poi è possibile aggiornare i redditi ed i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. A tal fine, dal 10 settembre 2021, possono essere utilizzati solo i nuovi modelli della dichiarazione sostitutiva unica, aggiornati per consentire la richiesta dell’Isee corrente anche in caso di variazione della situazione patrimoniale
È questa sostanzialmente la novità fornito dall’INPS con il Messaggio n. 3155 del 21 settembre 2021, chiarendo le nuove regole in tema di ISEE corrente esteso di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
ISEE corrente esteso: la normativa
Come noto, l’art. 7 del D.L. n. 101/2019, convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente.
La medesima norma ha rinviato a un successivo D.I. l’individuazione delle modalità estensive dell’ISEE corrente per permettere l’aggiornamento dei redditi e del patrimonio all’anno precedente. In particolare, con il D.I. 5 luglio 2021, è stata disciplinata la possibilità, a determinate condizioni, di aggiornare all’anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente.
Lo stesso decreto non ha modificato l’aggiornamento dei redditi, in quanto l’attuale disciplina dell’ISEE corrente già permette l’aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi 12 mesi o 2 mesi.
ISEE corrente esteso: aggiornamento del patrimonio all’anno precedente
L’art. 2 del Decreto Interministeriale 5 luglio 2021 ha ampliato le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente. Al predetto articolo è stabilito che, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale – calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU – differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.
In tale ipotesi, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ISEE corrente aggiornato ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Conseguentemente, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.
Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:
- solo i patrimoni;
- solo i redditi;
- contestualmente i patrimoni e i redditi.
ISEE corrente, periodo di validità
Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
Anche nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l’articolo 2, comma 3, del decreto. In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
ISEE corrente, nuovi modelli tipo della DSU
Tenuto conto delle novità intervenute che, da ultimo, riguardano la disciplina dell’ISEE corrente, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione.
Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni.
Di seguito, si riepilogano alcune delle principali modifiche apportate:
- aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti in ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019;
- integrata, nei modelli per il calcolo dell’ISEE, l’informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al riconoscimento automatico dei bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas naturale;
- chiarito nelle istruzioni per la compilazione che il “Quadro D”, relativo al genitore non coniugato e non convivente con l’altro genitore, che non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l’altro genitore, in quanto la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio.
Controlli sull’ISEE corrente
Eventuali difformità attinenti ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono rese disponibili all’INPS dall’Agenzia delle Entrate sulla base di appositi controlli automatici. Tali controlli evidenziano le omissioni o difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Qualora siano rilevate omissioni o difformità nei dati autodichiarati ai fini dell’ISEE corrente, il richiedente la prestazione potrà:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione dell’ISEE corrente recante le omissioni o difformità;
- presentare un nuovo modello sostitutivo, comprensivo delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- richiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.