L’avvicendarsi delle norme in tema di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Univa), che ne hanno modificato soprattutto la durata, sono intervenute anche in merito all’ISEE corrente. Infatti, con l’art. 28 del Dl 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, il governo ha inteso rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio. In particolare, l’obiettivo principale è quello di venire incontro alle esigenze di quei cittadini cui è mutata, in peggio, la situazione economica.
La modifica, di conseguenza, incide in maniera positiva anche sul Reddito di Cittadinanza, in quanto si allarga la platea dei potenziali beneficiari della misura di politica attiva. Ma come cambia l’ISEE corrente 2019 con la nuova riforma sulla DSU. Vediamolo nel dettaglio.
ISEE corrente 2019: cos’è
Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU). In alcune situazioni, però, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro) tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.
Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Addirittura è possibile è possibile tenere conto anche degli ultimi due mesi in particolare casi, come ad esempio, lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di interruzione dei trattamenti.
I casi di variazione a seguito della quale è possibile calcolare l’ISEE corrente sono indicati nel Quadro S2. Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale. Ciò al fine di permettere la sostituzione dei redditi e dei trattamenti indicati nel Quadro S3 a quelli di analoga natura utilizzati per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.
ISEE corrente: regole previgenti
Le previgenti regole sulle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’ISEE, contenute nel Dpcm n. 159/2013, stabilivano che l’ISEE corrente poteva essere chiesto laddove si verificassero la concomitanza di due eventi:
- da un lato, un’oscillazione negativa superiore al 25% della situazione reddituale del nucleo familiare;
- dall’altro, la variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta.
Una situazione, questa, assai stringente per chi subiva una contrazione del reddito.
ISEE corrente: regole vigenti
Adesso, con il “Decreto Crescita”, i requisiti diventano alternativi e si aggiunge un’ulteriore opportunità rispetto a quelle originarie e che migliora la situazione per i richiedenti. Alla luce dell’intervento legislativo, oltre alle fattispecie previste dal Dpcm n. 159/2013, possono richiedere l’indicatore provvisorio quelle famiglie nei seguenti casi:
- uno dei componenti perde il lavoro (oppure un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef);
- la situazione reddituale del nucleo familiare non dovesse cambiare del 25%, un’eventualità che può ricorrere in numerosi casi.
ISEE corrente, validità
Altre modifiche si sono registrare anche in merito alla durata di validità dell’ISEE corrente, che aumenta da 2 mesi a 6 mesi. Inoltre, esclusivamente nella fattispecie in cui varia la situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi della variazione.