Il Ministero del lavoro, con nota dello scorso 4 ottobre, risponde ad alcuni quesiti in tema di intervallo temporale tra due contratti a termine, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7 co 1 lett c) del D. l. nr. 76/2013 c.d. Decreto lavoro 2013.
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Nello specifico, la nota ministeriale interviene sulla validità della contrattazione collettiva, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata ordinaria dell’intervallo tra contatti di 60 e 90 giorni.
Il Ministero, dopo aver ricordato che la contrattazione collettiva era intervenuta a “flessibilizzare” la disciplina vigente all’epoca vigente entro i limiti legali consentiti e cioè, di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o meno del contratto a termine.
“Tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito dell’intervento normativo che ha ridotto “in via ordinaria” lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando e vanificando gli interventi contrattuali di flessibilizzazione già posti in essere e, legati a minimi di durata legale dell’interruzione (20 e 30 giorni), superiori agli attuali periodi normativamente previsti.
Quanto agli accordi collettivi, stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto lavoro, questi ultimi, potranno prevedere una riduzione e, addirittura un azzeramento degli intervalli di tempo di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia, con effetti normativi nei confronti di tutti i soggetti rientranti nei campi di applicazione degli accordi.
La contrattazione potrà anche prevedere tempi di intervallo superiori ma, stante la disciplina normativa, questi avranno effetto esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.