Il personale del dipartimento di prevenzione delle ASL può svolgere l’attività di medico competente? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, commissione interpelli sulla salute e sicurezza sul lavoro, ha recentemente pubblicato l’interpello numero 2 del 2018. L’Interpello proposto dalla Regione Lazio, riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 39 comma 3 del Decreto legislativo 81/2008.
Il predetto articolo del Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro recita:
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
Compatibilità tra lavoro di addetto alla prevenzione nelle ASL e attività di Medico competente
Come detto in premessa, con l’interpello sottoposto dalla Regione Lazio, si chiede in particolare di conoscere se la suddetta disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle ASL o solo a quelle che svolgono attività ispettiva. Chiede inoltre di sapere se il divieto sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria.
Per fornire il proprio parere la commissione interpelli cita due norme in particolare. Lo stesso articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08, il quale in continuità con la 626/1994, specifica che “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.
La seconda norma presa ad esame dalla commissione interpelli è il D. lgs 229/1999 il quale ha definito il Dipartimento di prevenzione come
una struttura operativa dell’unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita
E’ chiaro come il Dipartimento svolge un ruolo polifunzionale, oltre alla vigilanza e al controllo, svolge una pluralità di compiti quali la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria della popolazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute.
Pertanto, si prosegue l’interpello, il disposto su citato art. 39, c. 3, d. lgs 81/2008, si applica a tutte le strutture che compongono il
Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato. In conclusione si conferma che lo svolgimento dell’attività di medico competente è precluso a tutto il personale del dipartimento di prevenzione delle ASL.
Interpello numero 2 del 12/04/2018 – Sicurezza sul Lavoro
Istanza: Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Destinatario: Regione Lazio
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