L’INPS con messaggio numero 1864 del 16 marzo 2015 comunica che, a seguito della nota della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2015, anche l’Istituto Previdenziale ha adeguato la validità del DURC per lavori edili per i soggetti privati, a 90 giorni.
Con D. L. 69/2013 convertito con modificazioni in L. 98/2013 la validità del DURC “per lavori edili per i soggetti privati” era stata elevata da 90 a 120 giorni. Nello stesso decreto però questa variazione era fissata fino al 31/12/2014. Pertanto senza ulteriori proroghe di questo provvedimento la durata del DURC è stata riportata ai 90 giorni iniziali.
L’INPS comunica altresì che anche lo Sportello unico previdenziale è stato aggiornato per recepire tale modifica, pertanto i DURC riporteranno la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
L’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Con l’allegata nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo, si comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.