Con il messaggio numero 4162 del 18 giugno 2015 l’INPS fornisce le indicazioni sul trattamento di quiescenza del personale della scuola, in particolare per le cessazioni dal 1° settembre 2015 e circa la trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.
L’INPS sottolinea che, anche quest’anno, i dati necessari per la liquidazione ed il pagamento del trattamento pensionistico del personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico/pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2015, perverranno alle sedi territoriali dell’Istituto con la consueta trasmissione dei relativi flussi informatici.
Le domande di pensione dovranno essere presentate da parte dei contribuenti iscritti utilizzando esclusivamente come da consuetudine tramite uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato – numero verde 803164 (gratuito da numeri fissi) o al numero 06164164 (per chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Trattamento di quiescenza scuola
Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2015, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) provvederanno ad inviare i dati con appositi flussi informatici secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:
- 7 maggio;
- 21 maggio;
- 4 giugno;
- 18 giugno;
- 2 luglio.
Gli Uffici scolastici provinciali, continua il messaggio, dovranno inviare alle rispettive sedi territoriali dell’Istituto Previdenziale, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
Il flusso dovrà contenere anche i dati del personale che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del DM n. 331/1997. In particolare per questi ultimi soggetti la lavorazione nel sistema sarà possibile solo dopo aver ricevuto il cartaceo con l’indicazione della percentuale di part-time da applicare. Tale percentuale dovrà essere quindi indicata in fase di acquisizione della domanda.
La competenza alla lavorazione della pratica è attribuita alla sede provinciale ove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando. Pertanto, al fine di consentire l’individuazione dell’ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato dall’Istituto.
Messaggio numero 4162 del 18-06-2015 (84,8 KiB, 720 hits)