L’Inps con messaggio nr. 14480 del 28 maggio scorso, fornisce chiarimenti sulla portata applicativa dell’articolo 33 comma 3, della legge 104/92 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.
Il comma 3 dell’art 33 stabilisce che:
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Già in precedenza, il Ministero del lavoro, con nota n. 13, del 20 febbraio 2009 di risposta ad un interpello, si è espresso sulla circostanza relativa alla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.
Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
Tuttavia, questa nota ministeriale prevede che nelle fattispecie in oggetto “l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”.
Questo significa, sul piano procedurale, che non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda.Tuttavia, non è possibile denegare la fruizione del beneficio in quelle ben circoscrittesituazioni così come previste nella citata nota del Ministero.
Pertanto, il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi.
Quindi, successivamente , il lavoratore dovrà presentare la documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie e,la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.
Quindi, per ogni mese in cui si sia presentata l’esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, l’interessato dovrà produrre la documentazione sopra indicata – in busta chiusa con la dicitura “ contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura del Centro Medico Legale” – che sarà inoltrata al Centro Medico Legale di riferimento per la sua specificata trattazione. Quest’ultimo si esprimerà sulla correttezza formale e sostanziale apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto.
Successivamente, l’ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro delimitata ai periodi in cui l’accesso /gli accessi sono avvenuti.
Qualora i documenti presentati non vengano ritenuti validi per il riconoscimento del beneficio, la domanda verrà rigettata. In attesa del perfezionamento della domanda (che si avrà, quindi con la presentazione dei certificati attestanti l’accesso a strutture esterne), tuttavia, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ad altro titolo e solo ex- post l’assenza potrà essere eventualmente convertita, secondo le modalità vigenti nei singoli contratti di lavoro, in “permesso ex art. 33 c.3 della legge 104/92”.
Fonte:www.inps.it
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