L’Inps, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, fornisce alcune istruzioni operative in merito al congedo straordinario per l’assistenza a familiari portatori di handicap. a seguito della riforma introdotta dagli articoli 3, 4, e 6 del D.L.vo n. 119/2011.
In sostanza, in merito al Prolungamento del congedo parentale al Congedo straordinario, ai Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità e ai Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km, è ribadito quanto già definito nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.
La circolare Inps, fornisce ulteriori precisazioni in relazione ai requisiti oggetti per il riconoscimento di permessi e del congedo straordinario
La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni:
- I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
- gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.
Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, la circolare inps elenca alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).
Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Campo d’applicazione
Dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte e illustrate dal d.lgs 119/2011, le istanze pervenute prima della entrata in vigore della norma (11 agosto 2011) e ancora in fase di istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dall’11 agosto 2011.
In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario, si dovranno riesaminare le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti circa i soggetti aventi diritto al congedo
- Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente che richiede entrambi i benefici.
Relativamente ai permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande relative a parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto disabile in situazione di gravità.
- Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 4 della circolare (destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità) .
- Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario di entrambi i benefici.
Accertamento delle condizioni
Come evidenziato nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992).
Il richiedente i permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.
L’INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.
Sono in corso di aggiornamento le procedure informatiche che terranno conto delle innovazioni introdotte e le specifiche istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto. Circolare Inps nr. 32 del 6 marzo 2012