L’Inps con messaggio nr. 3605 dello scorso 11 febbraio ha fornito alcuni chiarimenti in merito al mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all’albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.
L’inps con precedenti circolari, aveva sostenuto l’iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali di tali soggetti purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, la circolare 70/2004, ha previsto che, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali, le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell’obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000.
L’orientamento espresso dall’Inps è stato confermato anche dalla Cassazione, sez lavoro con sentenza nr 11466/2010 che, di fatto, ha accolto le argomentazioni a sostegno dell’affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.
Con specifico riferimento alla quantificazione debitoria alcune strutture regionali dell’Istituto, peraltro, hanno previsto dei criteri per la definizione del numeroso contenzioso pendente sulla materia, al fine di accelerare il recupero dei crediti connessi, ed hanno recepito, con proprie direttive quanto già stabilito nella circolare n. 70 del 2004 in merito alla riducibilità delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.
Tale messaggio si rende necessario per uniformare i comportamenti in merito alla vicenda di tutte le strutture regionali Inps. Orbene, si ritiene che per i debiti insorti successivamente al marzo 2008, le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all’art. 116, co. 8 e 9 della L. 388/2000.
La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:
- sia presentata apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;
- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
L’istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.