Sono stati resi noti i nuovi valori del minimale di retribuzione giornaliera e del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini del calcolo dei contributi da versare all’INPS. Ma non solo, l’aggiornamento ha riguardato anche:
- il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
- e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
I dettagli dell’aggiornamento sono stati forniti dall’INPS, con la Circolare n. 6 del 25 gennaio 2019.
Retribuzione INPS ai fini del calcolo contributi
La retribuzione da assumere ai fini contributivi, deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di:
- retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
- e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Pertanto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non possono essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi.
Minimali di retribuzione INPS 2019
A seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT, pari all’1,1% per l’anno 2018, i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori risultano così stabiliti:
- trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD: 513,01 euro;
- minimale di retribuzione giornaliera (9,5%): 48,78 euro.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Per determinare il limite minimo di retribuzione per la generalità dei lavoratori, occorre riferirsi all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, che fissa l’importo – per l’anno 2019 – a € 27,07.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca invece, la retribuzione convenzionale per l’anno 2019 è fissata in € 676,75 mensili (27,07 x 25gg).
Lavoratori a domicilio
Con riferimento ai lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, in applicazione dell’art. 22 della L. n. 160/1975.
Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2018 all’1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per quest’anno, è pari a € 27,07.
Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 48,74.
INPS, Circolare n. 6 del 25 gennaio 2019
Per la consultazione di tutti gli importi aggiornati vi lasciamo infine alla lettura completa della circolare INPS numero 6/2019.
Circolare INPS numero 6 del 25/01/2019 (236,5 KiB, 2.298 hits)