Con il messaggio interno n. 2909 del 30 agosto 2024, non ancora pubblicato sul portale ufficiale dell’Istituto, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, nel caso in cui il datore di lavoro non anticipi tali somme.
Questo messaggio, destinato alle sedi periferiche dell’Istituto, specifica i criteri e le modalità con cui l’INPS gestirà tali richieste, in particolare nei casi in cui il datore di lavoro non anticipa le somme spettanti.
Come funziona il pagamento diretto da parte dell’INPS
Il pagamento diretto da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è una modalità di erogazione delle indennità spettanti ai lavoratori in situazioni specifiche, quando il datore di lavoro non effettua l’anticipazione prevista per legge.
Questo sistema garantisce che i lavoratori ricevano le indennità dovute senza dover dipendere dall’azione del datore di lavoro. In questi casi il lavoratore comunica il proprio IBN all’INPS il quale liquida e accredita direttamente le prestazioni al lavoratore sostituendosi al datore di lavoro.
Dichiarazione del lavoratore per il pagamento diretto
Uno dei punti centrali del messaggio riguarda la dichiarazione che il lavoratore deve presentare per ottenere il pagamento diretto. Il lavoratore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di anticipazione dal datore di lavoro per l’indennità richiesta. Questo passaggio è fondamentale per assicurare che l’INPS possa intervenire direttamente e versare le somme dovute.
Se il datore di lavoro ha invece anticipato parzialmente l’indennità, l’INPS dovrà verificare l’importo già corrisposto e procedere successivamente alla liquidazione del saldo relativo ai giorni di malattia, maternità, permessi o congedo non ancora retribuiti. Questo sistema garantisce che il lavoratore non riceva il doppio pagamento per lo stesso periodo, assicurando una corretta gestione delle risorse pubbliche.
L’INPS ha già affrontato la questione del pagamento diretto in passato, come ricordato nel messaggio n. 2909. Un primo intervento risale al messaggio Hermes n. 28997/2010, nel quale l’Istituto previdenziale aveva fornito indicazioni sui casi in cui il pagamento diretto si applica. In generale, secondo l’art. 1 del DL 663/1979, il datore di lavoro ha l’obbligo di anticipare le indennità per conto dell’INPS e poi compensare le somme attraverso il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto. Tuttavia, in alcune situazioni, questo non avviene, e il pagamento diretto diventa la soluzione necessaria per garantire che il lavoratore riceva l’indennità spettante.
Casi in cui si applica il pagamento diretto
L’INPS, nel messaggio n. 2909, riepiloga i casi specifici in cui è previsto il pagamento diretto delle indennità, chiarendo le situazioni in cui il datore di lavoro non è in grado o non è obbligato ad anticipare le somme. Le principali circostanze includono:
- Procedura concorsuale del datore di lavoro: Se l’azienda è sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale, il datore di lavoro non è in grado di anticipare l’indennità e l’INPS interviene con il pagamento diretto.
- Rifiuto esplicito del datore di lavoro: Se l’azienda, pur attiva, rifiuta espressamente di anticipare le indennità, il lavoratore può richiedere il pagamento diretto all’INPS.
- Pagamento diretto della cassa integrazione: Quando l’INPS sta già effettuando il pagamento diretto della cassa integrazione o altri trattamenti salariali in deroga, si applica la stessa modalità per le indennità.
- Inadempimento accertato dall’ITL: Se l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) verifica che il datore di lavoro non ha rispettato l’obbligo di anticipazione, l’INPS può procedere al pagamento diretto delle somme.
- Cessazione dell’attività del datore di lavoro: Se l’azienda chiude dopo che l’evento indennizzabile si è verificato, l’INPS garantisce comunque il pagamento dell’indennità spettante.
- Aziende senza obbligo di anticipazione: In alcune aziende, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile, non sussiste l’obbligo di anticipare le indennità. In questi casi, il lavoratore può richiedere direttamente all’INPS l’erogazione delle somme.
Verifiche e liquidazione da parte dell’INPS
L’INPS, prima di procedere al pagamento diretto delle indennità, effettua una verifica per accertare se il datore di lavoro abbia effettuato eventuali conguagli. Questo controllo serve a evitare duplicazioni nel pagamento delle indennità. Qualora il datore di lavoro abbia già anticipato una parte dell’indennità, l’INPS corrisponderà solo il saldo per i giorni ancora non coperti.
Questa procedura garantisce che il lavoratore riceva l’importo corretto, tutelando al contempo l’INPS da possibili irregolarità nei pagamenti. La gestione accurata delle risorse è fondamentale per mantenere l’equilibrio nei conti dell’Istituto e assicurare l’erogazione corretta degli importi dovuti.
Quando il lavoratore presenta la domanda di pagamento diretto, l’INPS effettuerà quindi una verifica per accertare se il datore di lavoro abbia già fatto conguagli. Solo successivamente, l’Istituto procederà con il pagamento delle somme residue, sottraendo eventuali anticipazioni già effettuate.
Conclusione
Questo messaggio chiarisce ulteriormente le circostanze e i criteri per il pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi 104 e congedo straordinario.
L’obiettivo è garantire che, laddove il datore di lavoro non anticipi tali somme, il lavoratore possa comunque ricevere l’indennità spettante direttamente dall’INPS, con un sistema di verifica per evitare doppie erogazioni.