L’Inps con circolare nr. 22 del 31 gennaio 2010, illustra le condizioni richieste per il riconoscimento dei benefici e le istruzioni operative finalizzate all’effettivo godimento di una serie di incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versano in situazioni particolari, previsti, in via sperimentale per il 2010, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, con l’art. 2, commi 134, 135 e 151, prorogati per l’anno 2011 e che, i Decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 hanno meglio specificato.
Le disposizioni di legge intendono promuovere:
- l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata); si evidenzia che l’incentivo si applica quando non ricorrono le condizioni per la fruizione diretta dei benefici contributivi di cui alla legge n. 223/1991;
- l’assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata);
- l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata); si evidenzia fin d’ora che questi ultimi incentivi sono cumulabili con quelli indicati ai punti A e B, se ne ricorrono tutti i corrispondenti presupposti di legge.
Sono ammessi ai benefici tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato.
La fruizione degli incentivi è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:
- sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 134, primo periodo, dell’art. 2 della legge n. 191/2009 riconosce la riduzione contributiva, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
Assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2010, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- abbiano compiuto 50 anni;
- siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari.
L’incentivo spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre che il lavoratore:
- fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
- abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell’indennità.
Requisiti del datore di lavoro
L’incentivo non spetta se l’assunzione/proroga/trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
- abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti;
- abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
In questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dai licenziamenti, dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario.
Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.Il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
L’incentivo spetta nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui alla prima e seconda parte della presente circolare.
L’incentivo non si applica nei casi in cui il beneficio di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, competa per la condizione di iscritto nelle liste di mobilità.
Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida operativa aggiornata, allegato n. 4).
L’inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
Adempimenti operativi
Ricevuta la dichiarazione, ed ai fini della formazione della graduatoria nazionale di cui al punto C della presente circolare, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda dovrà provvedere ai seguenti controlli:
– verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili; se sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e/o collegamento e/o controllo con il datore di lavoro di provenienza, la sede verificherà che l’assunzione sia intervenuta dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto;
– in particolare verificherà (eventualmente coordinandosi con il competente ufficio) se il lavoratore – alla data dell’assunzione/ proroga/ trasformazione – era titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all’incentivo.
La Direzione generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell’Istituto la graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle Sedi con apposita comunicazione.
Per le assunzioni delle aziende agricole, ai sensi della norma in oggetto effettuate nel corso dell’anno 2010 per le quali è già stato provveduto alla compilazione del modello DMAG con un codice contratto tradizionale, le aziende ammesse al beneficio dovranno effettuare, dopo la pubblicazione della graduatoria, una richiesta di ricalcolo della contribuzione. L’eventuale importo a credito a favore dell’azienda potrà essere chiesto a compensazione con i contributi in scadenza successiva.
Il riconoscimento definitivo della riduzione contributiva avverrà solo dopo che sarà stata pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione.
Prolungamento della riduzione contributiva
In base al comma 134, secondo periodo, dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, è riconosciuto il prolungamento della durata della riduzione contributiva, per chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Le modalità di attuazione della suddetta norma sono state dettate nel citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 53343 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell’economia e finanze.
A chi spetta l’incentivo
L’incentivo spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante:
– il mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010 – le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
– la proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
Il caso di prolungamento della durata della riduzione contributiva per chi assume lavoratori che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali è invece coperto dalle istruzioni dettate al punto A.
I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta “finestra di uscita”) e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.
L’incentivo decorre dalla proroga del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso l’incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva.
L’incentivo spetta nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui alla prima e seconda parte della presente circolare.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo illustrato nella parte terza della presente circolare, se ne ricorrono i presupposti.
Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione denominata “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida operativa aggiornata, allegato n. 4).
L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
Ricevuta la dichiarazione, ed ai fini della formazione della graduatoria nazionale di cui al punto B, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda dovrà provvedere ai seguenti controlli:
– verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili;
– in particolare verificherà:
o che il datore di lavoro sia stato autorizzato a fruire delle agevolazioni contributive di cui si chiede il prolungamento;
o la scadenza delle agevolazioni di cui si chiede il prolungamento;
o che il lavoratore abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva e la data di tale maturazione;
Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all’incentivo.
La Direzione generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell’Istituto la graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione.
Graduatoria degli ammessi al beneficio
L’articolo 2, comma 135, della legge n. 191/2010 riconosce gli incentivi previsti dal comma 134 (come sopra descritti ai punti A e B della presente circolare) nei limiti della risorsa complessiva di 120 milioni di euro.
Allo scopo di rendere effettiva la condizione sopra descritta, la Direzione centrale Entrate, sulla base dell’esito degli accertamenti istruttori operati, formerà una graduatoria nazionale, dandone pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal secondo periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, la data di maturazione dei 35 anni anzianità contributiva.
Contributo mensile ex art. 2 comma 151 L.191/2009
Il comma 151 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro i quali, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 53344 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ha determinato le modalità di attuazione del comma 151.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2010.
L’incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell’anno 2010 un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’incentivo spetta:
- per l’assunzione di lavoratori che siano titolari, alternativamente, dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.
L’incentivo non spetta se l’assunzione/ trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
– abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
– abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L’incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
L’importo dell’incentivo spettante al datore di lavoro può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno.
L’incentivo spetta nel limite delle risorse stanziate – pari a 12 milioni di euro per l’anno 2010 – ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo stesso; nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di lavoro decorrenza dell’assunzione/ trasformazione. Il controllo della sufficienza delle risorse disponibili dà luogo alla formazione di una graduatoria – unica a livello nazionale – contenente l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso l’incentivo di cui all’articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, illustrati nella parte A e B della presente circolare.
Valgono le stesse modalità previste sopra per l’invio delle richieste.
L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
Per ulteriori dettagli della circolare: www.inps.it