Con Circolare numero 19 del 30 gennaio 2015 l’INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2015.
Dal 1° gennaio di ciascun anno per effetto della rivalutazione in base agli indici ISTAT (alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati) l’INPS comunica i cosiddetti “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto.
Trattamenti di integrazione salariale
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,70 |
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 1.166,05 | 1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.401,49 | 1.319,64 |
Indennità di mobilità
Indennità di mobilità | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,70 |
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, nonché alla mobilità trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia l’importo da corrispondere per il 2015, è fissato in:
- euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.
Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.195,37 per il 2015.
L’importo massimo mensile delle suddette indennità non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.
Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.
In ogni caso detti importi sono validi per le prestazioni di ASpI e mini-ASpI ricadenti nell’attuale normativa, in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi trattamenti di NASpI introdotti dal Jobs Act e validi presumibilmente per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1 maggio 2015.
Leggi anche:Jobs Act, in arrivo NASpI, ASDI e DIS-COLL
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, per competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, vale a dire ad:
- euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto);
- euro 969,77 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14.
Circolare INPS numero 19 del 30/01/2015 (84,6 KiB, 1.482 hits)