Con circolare n.186/2016, l’INPS fornisce le istruzioni operative alle aziende del trasporto pubblico che vogliono accedere al Fondo di solidarietà secondo le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 148/2015 in attuazione del Jobs Act.
Il suddetto decreto ha infatti previsto nuove tutele a sostegno del reddito:
- in costanza di rapporto di lavoro: il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione);
- in assenza di rapporto a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: eroga prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno integrativo) o straordinarie (assegno straordinario in caso di processi di agevolazione all’esodo).
Alle suddette prestazioni, ordinarie ed integrative, possono accedere tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante) di imprese che abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
Restano fuori i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Con circolare n. 27/2016 l’INPS ha fornito le indicazioni per l’individuazione delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
Con la circolare 186 del 30/09/2016 l’INPS invece illustra le modalità di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, così come istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015.
Circolare INPS numero 186 del 30-09-2016 (972,1 KiB, 737 hits)