Con circolare numero 26 del 4 febbraio 2015 l’INPS rende note le aliquote contributive per il calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il 2015.
Dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate dell’ 1,3 % e successivamente dello 0,45 % ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Quindi le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %.
Anche per il 2015 trova applicazione l’aliquota ridotta del 50 % per tutti gli artigiani e commercianti ultra sessantacinquenni pensionati ma ancora in attività lavorativa. Inoltre per gli iscritti a dette gestioni, con età inferiore ai 21 anni trovano ancora applicazione le agevolazioni stabilite n. 233/90.
Per i soli commercianti è stato prorogato anche al 2015 l’obbligo di versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. E’ inoltre dovuto un aumento mensile pari a 0,62 € mensili per far fronte alla gestione della maternità per artigiani e commercianti.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 22,65 % | 22,74 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 19,65 % | 19,74 % |
La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) | 3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) | 3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità) | 295,25 (294,63 IVS +0,62 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità) | 256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità) |
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 22,65 % | 22,74 % |
da 46.123,00 | 23,65 % | 23,74 % | |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 19,65 % | 19,74 % |
da 46.123,00 | 20,65 % | 20,74 % |
Massimale imponibile di reddito annuo
lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 17.719,00 (46.123,00*22,65% +30.749,00*23,65%) | 17.788,18 (46.123,00*22,74 % +30.749,00*23,74%) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 15.412,84 (46.123,00*19,65% +30.749,00*20,65% | 15.482,02 (46.123,00*19,74% +30.749,00 *20,74% |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 23.265,40 (46.123,00*22,65% +54.201,00*23,65% | 23.355,69 (46.123,00*22,74 % +54.201,00*23,74% |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 20.255,68 (46.123,00*19,65% +54.201,00*20,65% | 20.345,97
(46.123,00*19,74% +54.201,00*20,74% |
Circolare INPS numero 26 del 04-02-2015 (101,5 KiB, 1.146 hits)