Con circolare n. 57 del 6 maggio 2014 l’INPS approfondisce la materia delle comunicazioni obbligatorie online di instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro effettuate da parte dei datori di lavoro e la loro validità nei confronti dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, quali ASPI, mini ASPI, mobilità ordinaria e in deroga e trattamenti speciali per l’edilizia.
In particolare la circolare fa riferimento al D.L 76/2013 convertito in legge 99/2013 andando a esplicare quali sono i casi in cui le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro sono valide anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
Il suddetto decreto infatti stabilisce che le Comunicazioni Obbligatorie inviate dai datori di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
Pertanto queste dovranno necessariamente essere valide anche nei confronti dell’INPS, ad esempio nei casi di rioccupazione anche temporanea del beneficiario di prestazioni di integrazione salariale.
Per tutti i casi specifici, molto ben dettagliati nella circolare INPS vi rimando alla lettura della stessa, che allego qui di seguito per comodità:
Link: Circolare INPS n. 57 del 6 maggio 2014