DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA DATORE DI LAVORO DOMESTICO
a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico
A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art.4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale – per l’anno 2012 di € 429,00 mensili – nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi.
All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente.
c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l’inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, o telefonando al Contact Center 803.164.
Dichiarazione di emersione presentante da aziende agricole e non
a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole
I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .
Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.
Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.
I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.
Regolarità contributiva
Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
La correntezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest’ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione