L’Inps, con circolare nr. 113 dello scorso 14 settembre, fornisce istruzioni in merito alle modalità per la corretta applicazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati all’emersione, dal versamento del contributo forfetario alla compilazione della dichiarazione di emersione.
Come ricorderete, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, prevede una disposizione transitoria, volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari stabilendo che: i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a € 1000,00.
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Il versamento del contributo forfetario di 1.000 euro (non ripetibile) per ciascun lavoratore deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di emersione, con modello di pagamento dell’Agenzia delle Entrate “F24”, secondo i codici predisposti dall’Agenzia delle entrate.
Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, decreto interministeriale 9 agosto 2012)
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Destinatari
a) Datori di lavoro
- datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. Sono considerati datori di lavoro domestico anche le comunità religiose e le convivenze militari, le case famiglia, le comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari
- datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli
b) Lavoratori
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.
Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.
Limiti reddituali del datore
Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:
- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi);
- non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto interministeriale del 29 agosto 2012 non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.
Regolarizzazione contributiva
La conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’INPS e all’INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi.
Diversi sono gli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali a seconda del lavoratore da regolarizzare.