L’INPS, con messaggio nr. 2761 dello scorso 21 febbraio 2014, torna sul tema della mobilità per gli studi professionali, negando la possibilità ai datori di lavoro, di godere delle agevolazioni per i lavoratori in mobilità a seguito di licenziamento da uno studio professionale.
Ricordo che l’art. 8 co 4 della L. nr. 223/91, prevede per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità, “un contributo per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore..”. Deve però trattarsi di soggetti rientranti nella nozione di “impresa”.
Il messaggio Inps, rifacendosi alla lettera della L. nr. 223/91, afferma chiaramente che “i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d’impresa – in particolare si tratta di studi professionali – non possono usufruire dei benefici contributivi in oggetto. L’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dalla legge 223/1991 è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista.”
L’INPS così facendo però, con questo messaggio, afferma l’esatto opposto di quanto previsto dal Ministero del lavoro con interpello nr. 10/2011 nel quale, si affermava il diritto dei dipendenti di studi professionali alla mobilità cd. non indennizzata, in caso di licenziamento per riduzione di personale.
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Immediate le critiche dei Consulenti del lavoro e di Confprofessioni. Per quest’ultimi, “Si tratta di una decisione assolutamente iniqua per un settore che, con tutta probabilità, subirà una integrale esclusione dal sistema degli ammortizzatori sociali. Ancor più assurdo, poi, il fatto che l’Inps intervenga autonomamente disconoscendo quanto già affermato e disposto in precedenza dal Ministero del Lavoro”.
Anche i Consulenti del lavoro non stanno a guardare; sul sito si legge in merito: “Il primo problema che si presenta per un datore di lavoro,.. sarà quello di dover controllare, per ogni assunzione che intende avviare con soggetti iscritti alle liste di mobilità, se il lavoratore esce da uno studio professionale o meno. Questo al fine di non applicare sgravi indebiti…I Consulenti del lavoro ritengono illegittima la posizione dell’Istituto e il CNO sta valutando i passi migliori per agire”.
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