Con diverse circolari del corrente mese di febbraio l’INPS ha reso note le nuove aliquote contributive per artigiani ed esercenti attività commerciali, per gli iscritti alla gestione separata e per i contributi dovuti per i lavoratori domestici per l’anno 2013.
In breve vi elenchiamo i punti e le tabelle più rilevanti, che troverete comunque in dettaglio a fine articolo nelle allegate circolari INPS.
Artigiani ed esercenti attività commerciali : Contribuzione per l’anno 2013
Per effetto degli aumenti previsti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2013, sono pari alla misura del 21,75 %.
Continua ad applicarsi, anche per l’anno 2013, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, il 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.
Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla 92/2012 o riforma del lavoro. Il finanziamento dell’indennità di disoccupazione involontaria, già presente nella contribuzione per lavoro domestico, è sostituito dal finanziamento all’ASpI.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al comma 30 del citato art. 2, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi. Tale contributo infine non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato l’INPS comunica che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico.
Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013.
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Questa aliquota contributiva aggiuntiva, è pari allo 0,72%.
Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:
Soggetti | Aliquote |
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 27,72%(27,00 IVS + 0,72aliquota aggiuntiva) |
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 20,00% |
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