Il datore di lavoro può installare app di geolocalizzazione sullo smartphone concesso in dotazione ai lavoratori addetti alle consegne? Secondo l’INL sì, rispettando però alcune condizioni. Infatti, con la nota numero 9728 del 12 novembre 2019, l’Ispettorato spiega innanzitutto che l’app non deve consentire una geo localizzazione continua del lavoratore.
Quindi, sono ammesse tutte quelle applicazioni che si attivano solo al momento della consegna della merce e nel caso di richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore e si chiudono successivamente a tale richiesta, è possibile installare. Altra condizione essenziale sono le esigenze organizzative e produttive. Nel caso di specie, l’app si rendeva necessaria per:
- consentire ai lavoratori (drivers) la visualizzazione dell’elenco delle consegne da effettuare durante la giornata lavorativa;
- consentire alla ditta e alla società committente di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne;
- monitorare in tempo reale le consegne/resi rimanenti durante la giornata;
- acquisire una reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente.
Controllo a distanza dei lavoratori: la normativa
La normativa che disciplina l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza (art. 4, della L. n. 300/1970) è stata ampiamente innovata, dapprima dal Jobs Act (D.Lgs. n. 151/2015), e successivamente dal cd. Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016).
Tale norma, operativa dall’8 ottobre 2016, ha stabilito che è possibile installare apparecchiature per controllare i lavoratori a distanza, ma esclusivamente per particolari esigenze.
In altri termini, la legge ammette l’installazione di strumenti che possano anche comportare un controllo a distanza dei lavoratori per i seguenti motivi:
- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza del lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale.
È quindi necessario che si verifichi (alternativamente) una delle tre casistiche affinché si possa legittimamente, previa richiesta, installare tali apparecchiature.
Naturalmente, laddove il datore di lavoro intendesse procedere all’installazione per una delle predette esigenze, occorre che gli strumenti stessi siano autorizzati previo accordo collettivo stipulato:
- dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);
- dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
Geolocalizzazione: le condizioni di installazione dell’app
L’INL fornisce parere positivo in merito alla possibilità di installazione di applicativi sullo smartphone concesso in dotazione ai lavoratori che consegnano merce, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 4, co. 3 della L. n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
- le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell’art. 4 della L. n. 300/1970;
- l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione;
- i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;
- la conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti;
- l’Ispettorato territoriale si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo dell’applicativo, conformemente alle specifiche tecniche fornite dall’azienda e allegate al provvedimento autorizzativo.