L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative in materia di appalti illeciti di manodopera e relative inadempienze retributive e contributive.
In particolare la circolare dell’INL è diretta agli ispettori territoriali, relativamente ai futuri accertamenti in caso di inadempienze retributive e contributive nei confronti di lavoratori impiegati nell’ambito di appalti non genuini. Le indicazioni contenute nella circolare sono state condivise con il Ministero del Lavoro, l’Inps e l’Inail successivamente a quanto la giurisprudenza ha stabilito in materia. In particolare si chiarisce come come devono essere calcolate contribuzione e retribuzione dovuta; si chiarisce inoltre con quali modalità bisogna si pò effettuare il recupero nei confronti degli operatori economici interessati.
Appalto illecito di manodopera, sanzioni
Per prima cosa, precisa la circolare, va ricordato che con D. lgs 8/2016 il reato previsto dal D. lgs 276/2003 il reato di appalto illecito di manodopera, riguardante cioè gli appalti privi di requisiti minimi, è stato depenalizzato.
Per questo tipo di illecito trova applicazione una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore per ogni giorno impiegato in un appalto irregolare sia per il committente che per lo pseudo appaltatore.
Il regime sanzionatorio su esposto va applicato anche nel caso in cui l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, anche solo in parte, la normativa relativa ai diritti dei lavoratori e quella contributiva.
Costituzione del lavoratore nei confronti dell’effettivo utilizzatore della prestazione
In virtù di quanto appena premesso va inoltre opportunamente evidenziato che la legge lascia libera iniziativa al lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’effettivo utilizzatore della prestazione.
Nel documento si precisa che in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore (per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c.), il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL applicato.
In ambito previdenziale invece, si ritiene che gli obblighi in materia di previdenza, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore, gravano per l’intero su quest’ultimo in quanto questi si configura quale datore di lavoro di fatto. Questo in base all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo.
Ne deriva quindi che si dovrà procedere con la determinazione dell’imponibile contributivo dovuto, “fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore”, in linea con quanto previsto dalla Corte costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale (sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017).
INL Circolare 10-2018
Alleghiamo infine il testo completo della Circolare INL numero 10-2018 per una attenta lettura del documento di prassi.
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