L’INAIL ha rilasciato la circolare 14/2016 dello scorso 25 marzo con la quale riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere, che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo della bicicletta o velocipede, come indicato nella circolare.
L’INAIL puntualizza che l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede, deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo, con esclusione solo delle fattispecie in cui il comportamento del lavoratore assuma i connotati del rischio elettivo.
Le disposizioni della circolare si applicano ai casi futuri, ai casi in istruttoria e ai casi per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
Infortuni in itinere e uso della bicicletta
Circolare INAIL n.14 del 25 marzo 2016
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede.
PREMESSA
L’art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 prevede l’inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: “L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato”.
Con la presente circolare, si riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede, salva la novità introdotta dalla predetta disposizione normativa che di seguito si illustra.
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Circolare INAIL numero 14 del 25 marzo 2016 (108,9 KiB, 836 hits)