Approvata la nuova tabella con gli importi di indennizzo del danno biologico in capitale. Gli importi, valevoli per il triennio 2019-2021, si applicano per gli eventi di infortunio occorsi dal 1° gennaio 2019. Per avere diritto all’indennizzo una tantum è necessario aver riportato un grado di menomazione fisica permanete tra il 6 e il 15%. Come per lo scorso anno, l’importo varia in funziona del grado di infortunio permanente, nonché dall’età del soggetto. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, la tabella è unica sia per gli uomini sia per le donne. In particolare, i nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).
Inoltre, il nuovo punto INAIL è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della “speranza di vita” desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto INAIL, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti.
A riassumere le novità in tema di danno biologico è l’INAIL con la Circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019, alla luce dell’approvazione del D.M. (Lavoro) n. 45 del 23 aprile 2019.
Tabella importi indennizzo danno biologico 2019-2021: decorrenza e importi
La nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dagli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.
Pertanto, in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella. Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle tabelle previgenti.
Indennizzo danno biologico: importi
Come anticipato in premessa, la tabella non distingue gli importi in base al sesso (uomo o donna) ma tiene unicamente conto delle classi d’età e del grado di menomazione permanente.
Quindi, ad esempio, per un soggetto con le seguenti caratteristiche:
- 52 anni d’età;
- gradi di menomazione permanente pari all’8%,
l’importo sarebbe di 8.092,38 euro. Chiaramente l’indennità una tantum aumenterebbe qualora la menomazione fosse stata superiore, come di seguito indicato:
- 9%: 9.598,91 euro;
- 10%: 11.215,39 euro;
- 11%: 13.549,26 euro;
- 12%: 16.100,91 euro;
- 13%: 18.875,49 euro;
- 14%: 21.867,25 euro;
- 15%: 25.082,47 euro.
Danno biologico a seguito di revisione: indennizzo 2019
Per le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo:
- un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero;
- un primo indennizzo del danno biologico in capitale,
si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella.
Ai fini delle modalità di calcolo dell’indennizzo del danno biologico in capitale, si deve fare riferimento:
- all’età dell’assicurato:
- alla tabella indennizzo del danno biologico in capitale vigente al momento delle richieste di adeguamento.
Resta ferma, pertanto, la regola che, se per effetto del ricalcolo ottenuto secondo i citati parametri, l’importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l’importo effettivamente erogato.
Con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova tabella.
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