Così come previsto dalla Legge 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) dal primo gennaio 2017 sono stati abrogati l’indennità di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale edile. Tutte le indennità di disoccupazione sono infatti confluite nella NASpI. La stessa legge ha abrogato quindi l’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia e gli incentivi per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Con messaggio numero 99 del 11 gennaio 2017 l’INPS fornisce i primi chiarimenti in merito alle suddette novità e le istruzioni in merito al recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità per i casi in cui non sono dovuti.
Stop ai contributi di mobilità e di disoccupazione speciale edile
Con l’abrogazione dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale edile dal 1° gennaio 2017, si ha di conseguenza la cessazione dell’obbligo per i datori di lavoro di versamento:
- contributo ordinario di mobilità (0.30% della retribuzione imponibile);
- contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia (0.80% della retribuzione imponibile).
Recupero del contributo sulla indennità di mobilità
Per tutti i licenziamenti collettivi intervenuti fino al giorno 30 dicembre 2016 il contributo d’ingresso alla mobilità è ancora dovuto. Per i licenziamenti collettivi avvenuti in data 31 dicembre 2016 e date successive il suddetto contributo non è dovuto. Pertanto i datori di lavoro che hanno provveduto al pagamento di queste somme, ma non erano tenute a farlo, potranno recuperare le somme versate mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Al suo posto le aziende dovranno versare il cosiddetto ticket licenziamento (dovuto per la NASpI) introdotto dalla L. 92/2012.
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Abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità potranno essere fruiti fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine scade dopo il 31/12/2016.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate dopo il 31/12/2016 non si potrà usufruire delle agevolazioni, neanche se il lavoratore è iscritto nelle liste di mobilità.
Messaggio INPS numero 99 del 11-01-2017 (105,4 KiB, 732 hits)