Adeguate, per il biennio 2019-2020, le prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria, marittimo, agricoltura e medico. L’aggiornamento, in particolare, si è reso necessario per effetto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo stimata dall’ISTAT, pari all’1,1% nel 2019. Quindi, con Determina del Presidente INAIL n. 201 del 12 giugno 2019, il Ministero del Lavoro ha approvata con tre D.M. del 2 agosto 2019 (una per ciascun settore) l’adeguamento delle predette prestazioni. L’aggiornamento decorre dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
I nuovi importi sono stati forniti dall’INAIL nella Circolare n. 30 dell’8 novembre 2019. Nel documento di prassi, in particolare, vengono forniti:
- i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni;
- i riferimenti retributivi per procedere alla riliquidazione delle prestazioni in corso;
- gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione
Indennità INAIL per infortunio e malattia professionale: la rivalutazione
Come di consueto, l’INAIL ha proceduto alla rivalutazione annuale, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte:
- ai mutilati;
- agli invalidi del lavoro.
L’aggiornamento ha tenuto conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT intervenuta rispetto all’anno precedente, pari all’1,1% per l’anno 2019.
Leggi anche: Indennità INAIL per infortunio sul lavoro: calcolo e durata
Rendite per inabilità permanente
Partendo dalle rendite per inabilità permanente, in sede di prima liquidazione le misure retributive da prendere a riferimento sono i seguenti:
- settore industriale: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima), 30.743,70 euro (retribuzione annua massima);
- marittimo: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima). La retribuzione massima dei comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di coperta e di macchina e altri ufficiali è pari rispettivamente a 44.270,93 euro, 37.507,31 euro e 34.125,51 euro;
- agricolo: 24.981,61 euro (retribuzione convenzionale annua);
- medico: 61.385,80 euro (retribuzione convenzionale annua).
Assegno una tantum in caso di morte
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di:
- 1000 euro nei settori industriale e agricolo;
- 385,80 euro nel settore medico.
In quest’ultimo settore, l’assegno una tantum è rapportato alle seguenti percentuali:
- 1/3 della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- 1/4 nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- 1/6 negli altri casi.
Per quanto concerne, invece, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura i riferimenti retributivi sono i seguenti:
- 43,35 euro per i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato;
- 48,74 euro per i lavoratori autonomi.
Importi assegni continuativi mensili
Con riferimento invece agli assegni continuativi, gli importi si differenziano in base al settore di appartenenza (industriale o agricolo) e in funzione della percentuale di inabilità. Nello specifico, l’assegno continuativo mensile è pari a:
- 305,82 euro (settore industriale) e 383,06 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 50% al 59%;
- 429,07 euro (settore industriale) e 534,53 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 60% al 79%;
- 796,64 euro (settore industriale) e 917,69 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 80% al 89%;
- 227,32 euro (settore industriale) e 1.300,82 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 90% al 100%;
- 773,06 euro (settore industriale) e 1.845,93 euro (settore agricolo) per inabilità pari al 100% più assistenza personale continuativa.
Comunicazione riliquidazione
Come ogni anno, l’INAIL invia agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio. A tal fine, l’Istituto assicuratore si servirà dei modelli “170/I” e “171/I”. Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti”.
Infine, si segnala che in caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare – entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei predetti modelli – i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Circolare Inail n. 30 dell’8 novembre 2019
Alleghiamo infine il testo della circolare in oggetto.
Circolare Inail n. 30 dell'8 novembre 2019 (246,4 KiB, 1.317 hits)