Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, le indennità INAIL per infortunio e malattia professionale che comportano una inabilità temporanea o permanente al lavoro. La rivalutazione annuale, come di consueto, riguarda la riliquidazione delle rendite nel settore industriale, compresi il settore agricolo, i medici radiologi ed i tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Dal 1° luglio del 2000 ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, è rivalutata annualmente sulla base di appositi indici Istat. La variazione dei prezzi al consumo per le famiglie è stata per quest’anno del 1.10%, pertanto con determina del Presidente INAIL 253/2018, è stata approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Con la Circolare n. 40 del 25 ottobre 2018 l’INAIL pertanto recepisce detta rivalutazione e ricorda che agli interessati verrà comunicato il provvedimento di riliquidazione delle rendite a far data dal 1° luglio 2018 con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Indennità INAIL per infortunio e malattia professionale: settore Industria
Come detto in premessa dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 le indennità INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi sono rivalutate dell’1,1%.
Nel settore industria con la rivalutazione dell’1.10% la retribuzione media giornaliera viene fissata in euro 77,97. I limiti retributivi annui utilizzati per il calcolo delle rendite passano quindi a:
- minimo: euro 16.373,70 (16.195,20 fino al 30 giugno)
- massimo: euro 30.408,30 (30.076,80 fino al 30 giugno).
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Settore agricoltura
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.709,8021. Pertanto le rendite temporanee e permanenti sono calcolate sulle seguenti soglie di reddito:
- ODT Lavoratori subordinati a tempo determinato su retribuzione annua convenzionale euro 24.709,80
- ODI Lavoratori subordinati a tempo indeterminato su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
- minimo euro 16.373,70
- massimo euro 30.408,30
- Lavoratori autonomi su retribuzione annua convenzionale euro 16.373,7022
Radiologia
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive per il calcolo delle Indennità INAIL per infortunio e malattia professionale annue.
Eventi anni:
- 2005 e precedenti euro 26.717,22
- 2006 euro 26.519,68
- 2007 euro 27.219,40
- 2008 euro 26.987,71
- 2009 e successivi euro 26.980,79
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:
- Retribuzione convenzionale euro 60.717,90
Assegno UNA TANTUM in caso di morte
In caso di morte a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale di un assicurato INAIL è prevista l’erogazione di un assegno UNA TANTUM per i superstiti. Anche quest’assegno è stato rivalutato e dal 1° luglio 2018 nei settori industriale e agricolo l’importo per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.160,00.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l’assegno UNA TANTUM per i superstiti è rapportato invece alla retribuzione di euro 60.717,90 in base alle seguenti percentuali:
- 1/3 della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- 1/4 nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- 1/6 negli altri casi
Assegno per assistenza personale continuativa
Anche l’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è stato rivalutato nella stessa misura percentuale dell’1.10%. L’importo per le rendite del settore industriale e agricolo ammonta ora ad euro 539,09.
Circolare INAIL 40 del 25 ottobre 2018 e relativi allegati
In ultimo come di consueto riportiamo il testo della Circolare per tutti gli approfondimenti del caso; potete invece trovare tutti gli allegati direttamente sul sito dell’INAIL da qui.
INAIL, circolare n. 40 del 25 ottobre 2018 (172,5 KiB, 696 hits)
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