Via libera alle nuove misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore marittimo/portuale. Infatti, è prevista una specifica indennità per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti, con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri e laddove sussistano, al 22 maggio 2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali. L’indennità spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. Inoltre è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra:
- il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili;
- il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata dall’Istituto previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro.
A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 99 dell’8 luglio 2021.
CIG Covid-19, indennità in continuità con i precedenti trattamenti
La L. n. 69/2021 ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare è stata fornita un’indennità in favore di specifiche categorie di lavoratori occupati nel settore marittimo.
La predetta legge afferma, altresì, che l’integrazione salariale può essere chiesta in continuità con i precedenti trattamenti. Ciò significa che alcuni datori di lavoro che hanno terminato la cassa in una certa data di marzo, antecedente al 29, possono, in continuità, presentare domanda entro 30 giorni dalla data di emissione della circolare, cioè non oltre il 7 agosto 2021.
Tuttavia l’INPS, per non creare sperequazioni, offre lo stesso termine di 30 giorni anche a chi chiede per la prima volta periodi di cassa che decorrono in epoca anteriore al 1° aprile. Si deve trattare, come specificato, di datori di lavoro che hanno chiesto e ottenuto per intero le 12 settimane volute dalla Legge di Bilancio 2021. Inoltre, l’anticipo nella fruizione delle settimane del D.L n. 41/2021 deve avvenire in continuità rispetto a quelle della legge 178/2020.
Integrazione salariale, differimento dei termini decadenziali
Il D.L. n. 41/2021 è intervenuto anche in merito ai termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari. Più dettagliatamente, il citato comma 3-bis differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento
Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19. Nello specifico, i termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS:
- tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati);
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.
Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite:
- sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021;
- sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità originariamente applicata dalla Struttura territoriale competente.
Indennità lavoratori portuali, modalità di erogazione
L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.