Buongiorno Avvocato, Le scrivo per una consulenza sulle indennità di trasferta.
Premetto che lavoro come impiegata in un’azienda manifatturiera il cui contratto di riferimento è quello metalmeccanico. Di recente mi sono recata all’estero con il mio datore di lavoro per una fiera che è durata 5 giorni.
Leggendo il contratto nazionale mi è parso di capire che l’indennità di trasferta serve a coprire le spese di vitto, alloggio e trasporto, mentre c’è un ulteriore compenso per il “disagio personale” che non è regolato dal contratto ma può essere concordato tramite accordi aziendali interni.
Dato che quando mi trovavo in trasferta era presente anche il mio datore di lavoro, le spese di vitto, alloggio e trasporto sono state pagate da lui direttamente sul momento e io non ho dovuto anticipare niente.
In questo caso devo essere retribuita secondo la paga che mi spetta per le effettive ore di lavoro e basta o posso chiedere comunque una “diaria” per il fatto di aver lavorato in un paese straniero?
Grazie mille per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Erica
Gentile Erica,
come ha ben detto Lei, l’indennità di trasferta è prevista per andare a coprire tutte le spese di trasferta. Nel suo caso ogni spesa è stata pagata dal titolare, quindi nessuna indennità deve esserLe corrisposta.
Il CCNL prevede, ad ogni modo, una indennità anche per il “tempo di viaggio”, cioè il tempo necessario al lavoratore per arrivare nel luogo da raggiungere. Le ore di viaggio devono essere pagate in busta paga all’85% (es. se la paga pase oraria ammonta ad € 10,00 lorde l’ora, per 1 ora di viaggio spettano € 8,50).
Valuterei con attenzione, ad ogni modo, l’effettiva convenienza di richiedere una tale indennità.
Cordiali saluti.
Avv. Pietro Cotellessa