Qual è il termine di prescrizione dei contributi INPS dovuti dall’azienda in conseguenza dell’erogazione dell’ex indennità di mobilità? E’ il tema affrontato recentemente dall’INPS con la Circolare n. 124 del 20 settembre 2019. Infatti, dopo l’abrogazione della prestazione di mobilità ordinaria, a far data dal 1° gennaio 2017, per effetto della L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), la giurisprudenza di legittimità si è interessata in merito ai termini prescrizionale del contributo d’ingresso dovuto ai sensi dell’art. 5, co. 4 della L. n. 223/1991.
L’INPS, dunque, con il documento di prassi in commento, ha inteso recepire l’orientamento della dottrina riassumendo nel dettaglio le nuove regole da adottare. Vediamoli nel dettaglio.
Ex indennità di mobilità: disciplina abrogata
Innanzitutto, pare opportuno ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la Riforma Fornero (art. 2, co. 71, della L. n. 92/2012) ha abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità. Di conseguenza, da tale data sono venuti meno anche:
- il trattamento di indennità di mobilità ordinaria;
- gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Particolari effetti si sono avuti anche sull’obbligo di versamento del:
- contributo ordinario di mobilità (pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/1991);
- contributo d’ingresso alla mobilità (di cui all’art. 5, co. 4 della L. n. 223/91).
Mobilità ordinaria: adempimenti del datore di lavoro
Laddove un’impresa poneva in mobilità un lavoratore, il datore di lavoro – ai sensi dell’art. 5, co. 4 della L. n. 223/1991- era obbligato, per ciascuno di essi, a versare un determinato contributo. L’importo finanziava la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37 della L. n. 88/1989. Il contributo, che poteva essere versato in 30 rate mensili, corrispondeva a una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma era ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale formava oggetto di accordo sindacale.
In ogni caso, il versamento poteva essere effettuato in un’unica soluzione o a rate, entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità.
Mobilità INPS: i termini di prescrizione
In merito alla corretta applicazione delle disposizioni relative all’obbligo contributivo, l’INPS ritiene utile dar conto di quanto statuito dalla Cassazione in tre recenti sentenze in materia di prescrizione del suddetto contributo. Con le sentenze n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell’8 novembre 2018, gli ermellini hanno ritenuto che il contributo in trattazione ha natura contributiva. Di conseguenza so applica il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 della L. n. 335/1995.
Ex contributo di mobilità: da quando decorre la prescrizione
Alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione, l’INPS ritiene utile specificare l’esatto momento dal quale la prescrizione produce i suoi effetti. In via generale pertanto, tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto.
Chiarito che il versamento del contributo può avvenire:
- in un’unica soluzione;
- ovvero in 30 rate mensili;
nel primo caso, il versamento deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità.
Qualora il datore di lavoro abbia optato per il pagamento rateale, per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione l’INPS spiega innanzitutto che l’obbligo contributivo costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Conseguentemente, essendo il beneficio del pagamento rateale solo una modalità prevista per agevolare l’adempimento del datore di lavoro, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata.
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