Interpello al Ministero del Lavoro per una nuova interpretazione relativa alla indennità di maternità per le libere professioniste. Il quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguarda in particolare la corretta lettura dell’articolo 70, comma 2, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico Maternità e paternità).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta al quesito ha emanato l’interpello n. 7 del 12 dicembre 2018 a cura della apposita commissione interpelli così come previsto dall’articolo 9 del d. lgs. n. 124/2004. In particolare il consiglio nazionale degli ingegneri chiede di sciogliere un dubbio concernente la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa; il tutto relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.
Questo interpello si sostituisce al precedente interpello numero 4 del 29 maggio 2018 con il quale il consiglio nazionale degli ingegneri chiedeva al ministero di chiarire un dubbio sullo stesso caso per il calcolo dell’indennità di maternità delle libere professioniste al rientro dall’estero.
Leggi anche: Maternità per libere professioniste: calcolo dell’indennità al rientro dall’estero
Indennità di maternità libere professioniste, dubbi sul calcolo al rientro dall’estero
L’articolo 70, comma 2, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 individua l’indennità di maternità nella misura “[…] pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.”.
Quindi l’istante chiede di conoscere il parere della commissione ministeriale sulla locuzione “reddito professionale”; ovvero se sia da intendersi in questo caso l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure se ci si debba riferire a tale reddito ma in termini ridotti come previsto dalla L. 238/2010 e dal D. Lgs 147/2015 articolo 16, entrambi recanti incentivi fiscali – comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero.
Interpello numero 7/2018 del 12 dicembre 2018
Alleghiamo in ultimo il testo dell’interpello per una completa lettura del documento.
Interpello numero 7/2018 del 12 dicembre 2018 (229,9 KiB, 464 hits)