L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 1074 del 9 marzo 2018 con il quale fornisce chiarimenti e indicazioni in merito a indennità di malattia e pronto soccorso. In particolare vengono date le istruzioni operative in merito a talune situazioni in cui il lavoratore ha una permanenza prolungata presso le unità operative di pronto soccorso.
Come spiega l’INPS in molte strutture ospedaliere sono previste le cosiddette strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB). In questi reparti pronto soccorso, può capitare quindi di rimanere ricoverati in osservazione o degenza breve.
Indennità di malattia e pronto soccorso, chiarimenti INPS
Per tale ragione, nei casi in cui questa degenza si protrae per più giorni, compresa la notte, si avranno le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero. Questo significa che, anche se riferito ad un pronto soccorso, il certificato medico rilasciato dovrà essere di ricovero e non di malattia. Come previsto dal decreto del Min. Salute 18/04/2012, il pronto soccorso è tenuto all’invio telematico del certificato di malattia e ricovero ai fini dell’indennità di malattia del lavoratore.
In base a quanto premesso vi saranno quindi due situazioni distinte:
- situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato; in questo caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato medico di ricovero;
- per le situazioni che si concludono con dimissione del lavoratore malato senza permanenza notturna, invece, il certificato medico da produrre sarà quello di malattia.
Come specifica l’Istituto solo con la corretta gestione della certificazione telematica prodotta come stabilito decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012, si potrà avere una corretta gestione dell’evento nell’ambito delle procedure Inps. Nel caso infatti anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per ottenere una corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando all’INPS e al proprio datore di lavoro (per pagamenti anticipati della prestazione) apposita documentazione che attesti la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
Certificato medico cartaceo di malattia o ricovero
Nel caso in cui le strutture non possano inviare telematicamente il certificato medico di malattia o ricovero, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea.
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Infine l’INPS ricorda che il termine per l’indennità di malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato. Pertanto dovrà essere espressa in questi termini. Se verrà rilasciato un certificato cartaceo (sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale) la dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
Messaggio INPS numero 1074 del 09-03-2018
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