In incremento, per l’anno 2019, i salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. L’aumento, in particolare, è dettato dalla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), stimata dall’Istat, che tra il periodo “gennaio 2017 – dicembre 2017” e il periodo “gennaio 2018 – dicembre 2018” è risultato nella misura dell’1,1%. Ad esempio, l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione speciale INPS per artigiane e commercianti, il congedo parentale, nonché l’indennità per interruzione della gravidanza, ammontano a 48,74 euro.
La notizia è giunta dall’INPS, con la Circolare n. 79 del 3 giugno 2019.
Indennità di malattia, maternità e tbc: retribuzioni di riferimento 2019
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2019, gli importi giornalieri sono stati così rideterminati:
- Lavoratori soci di società e di enti cooperative, anche di fatto: 48,74 euro;
- Lavoratori agricoli a tempo determinato: 43,35 euro;
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni: 57,60;
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: 43,35 euro;
- lavoratrici autonome (artigiane e commercianti): 48,74 euro;
- lavoratrici autonome (pescatrici delle acque interne): 27,07 euro.
Italiani e stranieri addetti ai servizi domestici: retribuzioni convenzionali orarie
Per quanto riguarda invece i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, per l’anno 2019 bisogna utilizzare le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,13 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,06 euro;
- 8,06 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,06 e fino a 9,81 euro;
- 9,81 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,81;
- 5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Gestione separata INPS: degenza e indennità di malattia 2019
Per l’anno 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia risultano pari a:
- 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 34,23% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Eventi insorti nel 2019
Per gli eventi insorti nel 2019, invece il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 70.998,90 euro (pari al 70% del massimale 2018, pari a 101.427,00 euro.
Degenze iniziate nel 2017
Pertanto, per le degenze iniziate nell’anno 2017, l’indennità, calcolata su euro 280,94 euro corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 22,48 euro (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- 33,71 euro (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Malattie iniziate nel 2019
Infine, per le malattie iniziate nell’anno 2019, anno nel quale il massimale contributivo è pari a 102.543 euro, l’indennità giornaliera viene calcolata su 280,94 euro (102.543 diviso 365), che corrisponde a:
- 11,24 euro (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- 16,86 euro (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Circolare INPS 3 giugno 2019, n. 79
Riportiamo infine il testo completo della circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS numero 79 del 03-06-2019 (107,5 KiB, 382 hits)
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