L’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito ai termini di decadenza all’azione giudiziaria per le prestazioni non riconosciute o riconosciute solo in parte e sulla prescrizione della riliquidazione dell’indennità di disoccupazione in caso di sopravvenienza.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018 facendo seguito al messaggio n. 1166/2018. Il documento di prassi riepiloga sinteticamente l’istituto della decadenza e della prescrizione dell’indennità di disoccupazione non agricola.
Indennità di disoccupazione, termini di decadenza all’azione giudiziaria
In caso di reiezione della domanda di disoccupazione non agricola, il giorno dal quale decorre la possibilità di proporre un’azione giudiziaria, è rappresentato dalla data di comunicazione della decisione del Comitato provinciale competente. Ciò vale purché siano rispettati i termini procedimentali stabiliti e che, quindi, tale data non si collochi temporalmente oltre il 300° giorno.
In caso contrario, ossia qualora la comunicazione del Comitato avvenga oltre il limite dei 300 giorni, il giorno dal quale può essere fatto valere il diritto è fissato nel 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
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Qualora è emesso il provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione ma l’interessato non presenti ricorso al Comitato competente:
- il giorno dal quale decorre l’anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è rappresentato dal 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Differente è il caso nel quale non viene emesso alcun provvedimento di reiezione, in quanto la domanda di indennità di disoccupazione non viene definita. In quest’ultimo caso, il giorno dal quale decorre l’anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è rappresentato dal 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Rientrano in quest’ultima fattispecie anche le domande di indennità di disoccupazione in genere. Tali domande, infatti, essendo di per sé sottoposte ad un’istruttoria particolarmente lunga, non sono definite:
- né entro i termini procedimentali;
- né entro i termini previsti per la proposizione dell’azione giudiziaria.
Prestazioni riconosciute solo in parte: termini di decadenza
L’INPS nel messaggio in commento fornisce chiarimenti anche per quelle prestazioni che vengono riconosciute solo in parte. Si tratta di quei casi nei quali la prestazione è definitiva ma l’INPS tiene conto solo di alcuni elementi contributivi e/o retributivi già in essere al momento della definizione della domanda. Tale fattispecie si verifica, ad esempio, quando una domanda di prestazione è definita in assenza di alcune denunce mensili, a causa dell’invio tardivo dei flussi Emens.
In tal senso, il richiedente la prestazione vanta un credito nei confronti dell’INPS che è soggetto ad un termine di decadenza di un anno. Tale termine decorre dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione parziale o, in assenza di questo, dalla data di primo pagamento della prestazione.
Riliquidazione prestazione INPS per sopravvenienza: termini di prescrizione
Infine, spiega l’INPS, qualora un evento successivo alla liquidazione della prestazione determina un aumento della prestazione, sorge un nuovo diritto per il creditore. Per far valere tale diritto il creditore non soggiace ai termini di decadenza ma al termine di prescrizione quinquennale.
Il calcolo del termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal verificarsi del fatto sopravvenuto.