Il lavoratore che ha optato per la pensione “quota 100” non può svolgere altre tipologie di lavoro subordinato o autonomo, pena la sospensione del trattamento previdenziale stesso. Unica eccezione, in tal caso, si ha per i redditi di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’esclusione, in particolare, dura dalla data di decorrenza della pensione “quota 100”, fino all’effettiva data di pensione di vecchiaia (quest’anno raggiungibile a 67 anni).
Chiunque intenda avviare un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in concomitanza della pensione “quota 100”, deve obbligatoriamente preavvisare l’INPS. A tal fine, l’interessato è tenuto a compilare e inviare all’Istituto Previdenziale una dichiarazione scritta, che prende il nome di mod. “quota 100”. Tale modello deve essere presentato anche in via preventiva. Naturalmente non soggiacciono al predetto obbligo chi percepisce redditi di lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 5.000 euro. La verifica di eventuali redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili avviene anche mediante la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
È quanto contenuto nella Circolare n. 117 del 9 agosto 2019, con la quale l’INPS fornisce i chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione quota 100” con altri redditi da lavoro.
Quota 100: norma sull’incumulabilità reddituale
Come noto, il cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019) all’art. 14 ha inserito una nuova modalità di pensionamento anticipato, ossia “quota 100”. La nuova opzione, utilizzabile dagli iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, è valevole solamente per il triennio 2019-2021.
Ma come funziona la pensione “quota 100”? Il meccanismo è molto semplice: l’interessato deve avere un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Tuttavia, siccome con “quota 100” si accede alla pensione in deroga ai requisiti ordinatori, vige una totale incumulabilità con altri redditi sia derivanti da lavoro subordinato che autonomo. Quindi, chi è titolare della pensione “quota 100” e volesse svolgere altra attività, vedrà sospendersi il trattamento previdenziale. Unica eccezione si ha per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Quota 100: redditi rilevanti ai fini dell’incumulabilità
L’INPS, nella circolare in commento, individua puntualmente i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione. Si tratta di redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Si ricorda, al riguardo, che sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione.
Di seguito, si riporta un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
- compensi percepiti per l’esercizio di arti;
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili
- derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;
- diritti di autore;
- brevetti
Quota 100: redditi irrilevanti ai fini dell’incumulabilità
Viceversa, i redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione sono:
- indennità percepite dagli amministratori locali;
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
- redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio e spese di vitto;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.