E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 66 dello scorso 20 marzo il decreto attuativo in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative.
Il decreto del 30 gennaio 2014, firmato dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da dunque attuazione (con il benestare dell’Europa), all’art. 29 (Incentivi all’investimento in startup innovative) del d.lg nr. 129/2012 conosciuto a tutti come “decreto crescita 2.0” del governo Monti.
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In pratica, il decreto crescite prevede all’art 29 che per glia anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative
Beneficiari
Gli incentivi sono in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “startup innovative” direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).
Agevolazioni
Le agevolazioni, a mente dell’art. 4 del decreto interministeriale consistono in una detrazione di imposta per le persone fisiche pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta.
Per le persone giuridiche,l’importo della deduzione è pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale o startup innovative che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le percentuali di deduzione sono rispettivamente, a 25 e 27 per cento.
Le agevolazioni sono applicabili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna startup innovativa.
Le agevolazioni non si applicano (art.2 co3):
- nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
- nel caso di investimenti in startup innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà o imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
- alle startup innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonchè alle altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative.
L’art 6, delinea i casi di decadenza dal beneficio se entro due anni dall’ottenimento dello stesso, si procede a:
- cessione – anche parziale – delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- recesso o esclusione degli investitori;
- perdita dei requisiti necessari per essere startup