Con messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011 l’INPS rende note le istruzioni per aziende e Consulenti per poter usufruire degli incentivi per l’assunzione di giovani genitori precari.
Il messaggio è diretto alle imprese private e società cooperative che assumono o hanno già assunto i soggetti iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010).
Attribuzione del codice di autorizzazione
Dopo la comunicazione obbligatoria di assunzione il beneficiario degli incentivi o il suo consulente deve provvedere a richiedere gli incentivi tramite apposita istanza on-line nell’area del Cassetto Previdenziale sul sito dell’INPS. Entro il giorno successivo l’INPS accertati i requisiti attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “4M”.
Modalità di esposizione nel flusso Uniemens.
L’incentivo autorizzato dovrà essere fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Le aziende autorizzate, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GIOV” avente il significato di “incentivo per assunzione giovani genitori”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo, come precisato sopra, non potrà essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- nel quadro “BC” con il codice statistico “GIOV” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;
- nel quadro “D” con il codice “L428” avente il significato di “conguaglio incentivo giovani” e con il codice “L429” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani”.
Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che la fruizione dell’incentivo è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:
- sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Modalità di restituzione dell’incentivo non spettante.
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M200” avente il significato di “Restituzione incentivo giovani genitori”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
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