L’INPS ha rilasciato la circolare sugli incentivi per le assunzioni dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Infatti, i datori di lavoro che prevedono di inserire nel proprio organico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, un lavoratore che beneficia della nuova prestazione economica, possono fruire di uno sgravio contributivo pari all’importo mensile riconosciuto allo stesso.
La durata, che dipende dal periodo già fruito dal percettore di RdC, è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute fino alla data di assunzione. In ogni caso, la durata minima è di 5 mensilità. Per l’accesso allo sgravio contributivo, il datore deve aver preliminarmente comunicato le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL.
Ai fini della piena operatività dell’incentivo contributivo, occorre ancora attendere un nuovo intervento dell’INPS. Infatti, il modulo da inviare telematicamente all’Istituto Previdenziale non è ancora disponibile sul portale. A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 104 del 19 luglio 2019
Assunzioni beneficiari RdC: campo di applicazione degli incentivi contribuitivi
L’art. 8 del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito in L. n. 26/2019, ha introdotto una norma volta ad agevolare le assunzioni dei soggetti percettori di RdC e in cerca di lavoro. La norma riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Restano, invece, esclusi dall’esonero contributivo la le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative.
Il beneficio riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno. È possibile trasformare, su richiesta del medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in trattazione.
Lo sgravio contributivo interessa anche:
- i contratti di apprendistato;
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001.
Assunzioni beneficiari Reddito di Cittadinanza: condizioni
Il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’art. 31, co. 1, lett. f), del D.Lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
- siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
- il datore di lavoro risulti, ai sensi dell’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge – nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla disciplina dei lavoratori disabili (art. 3 della L. n. 68/1999).
Altra condizione da rispettare è la regola sul de minimis. In particolare, l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Decadenza dall’incentivo contributivo
Il datore di lavoro decade dallo sgravio contributivo, laddove licenzi nei 36 mesi successivi all’assunzione il lavoratore beneficiario del RdC. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire riguarda:
- l’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore;
- le sanzioni civili di cui all’art. 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, purché non venga dichiarato illegittimo.
Come richiedere lo sgravio contributivo
Come anticipato in premessa, per fruire dello sgravio INPS bisogna ancora attendere la comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto Previdenziale. Questo perché il modulo che il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite la sezione “Portale Agevolazioni”, non è ancora disponibile.
Circolare INPS numero 104 del 19-07-2019
Alleghiamo infine la circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS numero 104 del 19-07-2019 (258,0 KiB, 335 hits)