Con circolare 131 del 17 settembre l’INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione e la fruizione degli incentivi, per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione di contratti a termine per giovani da 18 a 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
L’incentivo, lo ricordiamo, è stato introdotto dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 cd Decreto Lavoro, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Requisiti del lavoratore per cui spetta l’incentivo
Giovani da 18 fino a 29 anni di età, cioè si intendono coloro che al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni. Questi devono inoltre essere:
- o privi d’impiego retribuito da almeno 6 mesi, non è necessaria la previa registrazione presso il centro per l’impiego;
- o privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
Rapporti di lavoro per i quali spetta l’incentivo
- Spetta per l’assunzione a tempo indeterminato anche parziale e anche in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- Non spetta per i rapporti di collaborazione domestica;
- Spetta per l’assunzione degli apprendisti, in quanto in base al D. lgs 167/2011 “L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.”
- Non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito;
- Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato (per questa tipologia contrattuale rimandiamo alla lettura dell circolare);
- Spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine; di seguito l’indicazione dell’INPS per poter usufruire dell’incentivo in caso di trasformazione:Il lavoratore dev’essere maggiorenne e non deve aver compiuto trent’anni al momento della trasformazione; la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.È possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ai fini dell’ammissione al beneficio quindi, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza (es.: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 – 31.01.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).
- Spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.
- L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento.
– l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:
– dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
– invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
– pensionamento per raggiunti limiti di età;
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
– licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. - Gli incentivi sono inoltre subordinati come tutti gli altri incentivi:- all’adempimento degli obblighi contributivi;
– all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Quanto dura e a quanto ammonta l’incentivo
- L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650.00 euro per lavoratore;
- L’incentivo spetta per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi;
- In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità;
Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.
Nel caso in cui il lavoratore abbia i requisiti per la richiesta di altri incentivi, ad esempio la 407/90, il suddetto incentivo è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
Come richiedere l’incentivo
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”
Per la procedura completa vista la sua complessità rimandiamo comunque ad un’attenta lettura della Circolare INPS.
Link: INPS Circolare numero 131 del 17/09/2013